Corte costituzionale
Ordinanza n. 291/1999
Corte cost., ord. 9 luglio 1999, n. 291
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 291/1999
- Data di deposito
- 9 luglio 1999
- Data di decisione
- 5 luglio 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:291
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto ministeriale n. 1626 del 16 giugno 1979
- art. 1, decreto ministeriale n. 1542 del 22 giugno 1984
Parametri
Massime
Massima n. 24898
Manifesta inammissibilita' della questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 160 del 1999, per carenza di forza di legge delle disposizioni denunciate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto ministeriale 16 giugno 1979, n. 1626 (Nuovo regolamento dei medici fiduciari delle ferrovie dello Stato) e dell'art. 1 del decreto ministeriale 22 giugno 1984, n. 1542 (Regolamento dei medici fiduciari delle Ferrovie dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 101 e 104 della Costituzione, dal pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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