Corte costituzionale

Ordinanza n. 272/1999

Corte cost., ord. 30 giugno 1999, n. 272

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
272/1999
Data di deposito
30 giugno 1999
Data di decisione
24 giugno 1999
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:272

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 27 del 19 febbraio 1981
  • art. 2, legge n. 425 del 6 agosto 1984
  • art. 1, legge n. 425 del 6 agosto 1984

Parametri

Massime

Massima n. 24882

Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che, alla stregua della giurisprudenza della Corte, i compensi dei componenti le commissioni tributarie e degli altri giudici onorari non sono assimilabili alla vera e propria retribuzione, ma consistono in semplici emolumenti, la cui disciplina esula dalla previsione dell'art. 108 della Costituzione, e la loro misura e' inidonea ad incidere sull'indipendenza del giudice - le posizioni dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e quelle dei componenti le commissioni tributarie, che esercitano funzioni onorarie, non sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza. Infatti, il compenso per i secondi e' previsto per una attivita' che essi non esercitano professionalmente, bensi', di massima, in aggiunta ad altre attivita' svolte in via primaria e, quindi, non si impone che agli stessi venga riconosciuto il medesimo trattamento economico di cui beneficiano i primi. - Cfr. O. nn. 379/1989, 515/1989, 594/1989, 57/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) e degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 108 della Costituzione, dal pretore di Siena con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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