Corte costituzionale
Ordinanza n. 272/1999
Corte cost., ord. 30 giugno 1999, n. 272
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 272/1999
- Data di deposito
- 30 giugno 1999
- Data di decisione
- 24 giugno 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:272
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 27 del 19 febbraio 1981
- art. 2, legge n. 425 del 6 agosto 1984
- art. 1, legge n. 425 del 6 agosto 1984
Parametri
Massime
Massima n. 24882
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che, alla stregua della giurisprudenza della Corte, i compensi dei componenti le commissioni tributarie e degli altri giudici onorari non sono assimilabili alla vera e propria retribuzione, ma consistono in semplici emolumenti, la cui disciplina esula dalla previsione dell'art. 108 della Costituzione, e la loro misura e' inidonea ad incidere sull'indipendenza del giudice - le posizioni dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e quelle dei componenti le commissioni tributarie, che esercitano funzioni onorarie, non sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza. Infatti, il compenso per i secondi e' previsto per una attivita' che essi non esercitano professionalmente, bensi', di massima, in aggiunta ad altre attivita' svolte in via primaria e, quindi, non si impone che agli stessi venga riconosciuto il medesimo trattamento economico di cui beneficiano i primi. - Cfr. O. nn. 379/1989, 515/1989, 594/1989, 57/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) e degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 108 della Costituzione, dal pretore di Siena con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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