Corte costituzionale

Ordinanza n. 25/1999

Corte cost., ord. 5 febbraio 1999, n. 25

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
25/1999
Data di deposito
5 febbraio 1999
Data di decisione
27 gennaio 1999
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:25

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24429

E' manifestamente inammissibile, per carenza di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 186 e 187 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost..

Massima n. 24430

E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che imporrebbe al giudice l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida anche con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in quanto la sanzione amministrativa di cui all'art. 222 non costituisce ne' una pena accessoria, ne' una misura di sicurezza, ne', propriamente, un effetto penale della sentenza di condanna e, dunque, non presuppone (logicamente o normativamente) la declaratoria di responsabilita' penale, attraverso una sentenza di condanna in senso proprio, bastando invece l'accertamento del mero fatto lesivo dell'interesse pubblico, di certo compatibile con la pronuncia di cui all'art. 444 cod. proc. pen.; ed in quanto la diversa natura della sanzione amministrativa rispetto alla pena giustifica la diversita' di disciplina legislativa. - S. n. 373/1996; O. nn. 420/1987; 89/1997, 184/1997, 190/1997, 422/1997; 235/1998 e 313/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 186, 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione - dal pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sopra sollevata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze