Corte costituzionale
Ordinanza n. 25/1999
Corte cost., ord. 5 febbraio 1999, n. 25
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 25/1999
- Data di deposito
- 5 febbraio 1999
- Data di decisione
- 27 gennaio 1999
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:25
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24429
E' manifestamente inammissibile, per carenza di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 186 e 187 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost..
Massima n. 24430
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che imporrebbe al giudice l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida anche con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in quanto la sanzione amministrativa di cui all'art. 222 non costituisce ne' una pena accessoria, ne' una misura di sicurezza, ne', propriamente, un effetto penale della sentenza di condanna e, dunque, non presuppone (logicamente o normativamente) la declaratoria di responsabilita' penale, attraverso una sentenza di condanna in senso proprio, bastando invece l'accertamento del mero fatto lesivo dell'interesse pubblico, di certo compatibile con la pronuncia di cui all'art. 444 cod. proc. pen.; ed in quanto la diversa natura della sanzione amministrativa rispetto alla pena giustifica la diversita' di disciplina legislativa. - S. n. 373/1996; O. nn. 420/1987; 89/1997, 184/1997, 190/1997, 422/1997; 235/1998 e 313/1998.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 186, 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione - dal pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sopra sollevata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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