Corte costituzionale

Ordinanza n. 244/1999

Corte cost., ord. 17 giugno 1999, n. 244

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
244/1999
Data di deposito
17 giugno 1999
Data di decisione
9 giugno 1999
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:244

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 2, legge n. 675 del 31 dicembre 1996
  • art. 32, legge n. 675 del 31 dicembre 1996
  • art. 31, legge n. 675 del 31 dicembre 1996
  • art. 28, legge n. 675 del 31 dicembre 1996
  • art. 7, legge n. 675 del 31 dicembre 1996
  • art. 33, comma 3, legge n. 675 del 31 dicembre 1996

Parametri

Massime

Massima n. 24798

Per difetto di legittimazione del ricorrente, va dichiarato inammissibile, in sede di prima e sommaria delibazione, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice di pace di Scandiano, nei confronti del Parlamento, con richiamo agli artt. 104, primo comma, 105, 81, primo comma, e 100, secondo comma, Cost., in relazione ad alcune disposizioni degli artt. 4, comma 2, 7, 28, 31, 32 e 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) per la mancata introduzione, in esse, sotto vari aspetti, di specifiche garanzie della sfera di indipendenza dei magistrati. In contrasto con i principi costantemente affermati dalla Corte costituzionale - secondo i quali, in relazione al carattere diffuso che contrassegna il potere di cui fanno parte e alla loro competenza a dichiararne definitivamente la volonta', legittimati ad essere parti dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, che li riguardano, sono i singoli organi giurisdizionali, limitatamente all'esercizio della loro attivita' giurisdizionale - nel caso di specie il giudice di pace ricorrente agisce infatti in qualita' di "coordinatore" dell'ufficio, alla stregua e con i poteri di cui all'art. 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), e non nell'esercizio di funzioni giurisdizionali. - V. O. n. 87/1978.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze