Corte costituzionale
Ordinanza n. 244/1999
Corte cost., ord. 17 giugno 1999, n. 244
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 244/1999
- Data di deposito
- 17 giugno 1999
- Data di decisione
- 9 giugno 1999
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:244
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, comma 2, legge n. 675 del 31 dicembre 1996
- art. 32, legge n. 675 del 31 dicembre 1996
- art. 31, legge n. 675 del 31 dicembre 1996
- art. 28, legge n. 675 del 31 dicembre 1996
- art. 7, legge n. 675 del 31 dicembre 1996
- art. 33, comma 3, legge n. 675 del 31 dicembre 1996
Parametri
Massime
Massima n. 24798
Per difetto di legittimazione del ricorrente, va dichiarato inammissibile, in sede di prima e sommaria delibazione, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice di pace di Scandiano, nei confronti del Parlamento, con richiamo agli artt. 104, primo comma, 105, 81, primo comma, e 100, secondo comma, Cost., in relazione ad alcune disposizioni degli artt. 4, comma 2, 7, 28, 31, 32 e 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) per la mancata introduzione, in esse, sotto vari aspetti, di specifiche garanzie della sfera di indipendenza dei magistrati. In contrasto con i principi costantemente affermati dalla Corte costituzionale - secondo i quali, in relazione al carattere diffuso che contrassegna il potere di cui fanno parte e alla loro competenza a dichiararne definitivamente la volonta', legittimati ad essere parti dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, che li riguardano, sono i singoli organi giurisdizionali, limitatamente all'esercizio della loro attivita' giurisdizionale - nel caso di specie il giudice di pace ricorrente agisce infatti in qualita' di "coordinatore" dell'ufficio, alla stregua e con i poteri di cui all'art. 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), e non nell'esercizio di funzioni giurisdizionali. - V. O. n. 87/1978.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze