Corte costituzionale

Ordinanza n. 151/1999

Corte cost., ord. 30 aprile 1999, n. 151

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
151/1999
Data di deposito
30 aprile 1999
Data di decisione
26 aprile 1999
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
VASSALLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:151

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 3, decreto legislativo n. 197 del 12 maggio 1995
  • art. 13, comma 1, lett. d), decreto legislativo n. 197 del 12 maggio 1995

Parametri

Massime

Massima n. 24639

Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 76, 97, 3 e 36 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 13, comma 1, lett. d) e 15, comma 3, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato), in quanto, alla luce dei principi affermati nella sent. n. 63 del 1998, le norme impugnate costituiscono una scelta discrezionale di politica legislativa, esercitata, in modo non palesemente arbitrario ne' manifestamente irrazionale, entro l'oggetto, i criteri e i principi direttivi della delega legislativa. - S. nn. 133/1985, 277/1991, 324, 448 e 445/1993, 4/1994, 133/1996, 65, 217, 465/1997 e 63/1998. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, lettera d), e 15, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato), sollevate, in riferimento agli artt. 76, 97, 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del predetto art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 197 del 1995, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 aprile 1999.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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