Corte costituzionale

Ordinanza n. 116/1999

Corte cost., ord. 2 aprile 1999, n. 116

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
116/1999
Data di deposito
2 aprile 1999
Data di decisione
24 marzo 1999
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:116

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 4, legge n. 561 del 30 dicembre 1988
  • art. 1, comma 3, legge n. 561 del 30 dicembre 1988
  • art. 1, comma 1, legge n. 561 del 30 dicembre 1988

Parametri

Massime

Massima n. 24598

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, Cost., nei confronti dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della Magistratura militare), nella parte in cui si stabilisce che la funzione disciplinare nei riguardi dei magistrati militari, nonostante la sua riconosciuta natura giurisdizionale, viene esercitata, in mancanza di una apposita sezione, dallo stesso Consiglio, nella sua composizione ordinaria, con un numero variabile da sei a otto membri, di volta in volta stabilito, con ampia discrezionalita', dai singoli giudici e dal presidente del collegio. La questione, infatti, e' stata gia' ritenuta dalla Corte priva di fondamento, in decisioni rispetto alle quali il giudice 'a quo' non propone argomenti ulteriori o comunque tali da indurre ad un diverso scrutinio. - S. n. 52/1998 e O. n. 251/1998. Sulla natura giurisdizionale della funzione disciplinare del CMM, v. S. n. 71/1995.

Massima n. 24599

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 102 e 108 Cost., nei confronti dell'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare) nella parte in cui non prevede che i magistrati componenti elettivi - nonostante che, in quanto tali, siano chiamati, tra l'altro, a partecipare alle decisioni del Consiglio sui procedimenti disciplinari - siano collocati fuori ruolo. La disposizione impugnata - che si ricollega all'art. 2, comma 5, del d.P.R. (attuativo della legge n. 561) 24 marzo 1989, n. 158, ove si dispone che i suddetti magistrati "continuano ad esercitare le funzioni giudiziarie" - trova infatti giustificazione, oltre che nell'esiguita' dell'organico della Magistratura militare, nell'affinita' della disciplina dell'organo di autogoverno della Magistratura militare con quelli di autogoverno della magistratura amministrativa e contabile per i quali, del pari, non e' previsto il collocamento fuori ruolo dei magistrati che li compongono, senza che cio' appaia lesivo della loro autonomia.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della Magistratura militare) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio della Magistratura militare con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della stessa legge 30 dicembre 1988, n. 561 sollevata, in riferimento agli artt. 102 e 108 della Costituzione, con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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