Corte costituzionale
Ordinanza n. 116/1999
Corte cost., ord. 2 aprile 1999, n. 116
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 116/1999
- Data di deposito
- 2 aprile 1999
- Data di decisione
- 24 marzo 1999
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:116
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 4, legge n. 561 del 30 dicembre 1988
- art. 1, comma 3, legge n. 561 del 30 dicembre 1988
- art. 1, comma 1, legge n. 561 del 30 dicembre 1988
Parametri
Massime
Massima n. 24598
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, Cost., nei confronti dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della Magistratura militare), nella parte in cui si stabilisce che la funzione disciplinare nei riguardi dei magistrati militari, nonostante la sua riconosciuta natura giurisdizionale, viene esercitata, in mancanza di una apposita sezione, dallo stesso Consiglio, nella sua composizione ordinaria, con un numero variabile da sei a otto membri, di volta in volta stabilito, con ampia discrezionalita', dai singoli giudici e dal presidente del collegio. La questione, infatti, e' stata gia' ritenuta dalla Corte priva di fondamento, in decisioni rispetto alle quali il giudice 'a quo' non propone argomenti ulteriori o comunque tali da indurre ad un diverso scrutinio. - S. n. 52/1998 e O. n. 251/1998. Sulla natura giurisdizionale della funzione disciplinare del CMM, v. S. n. 71/1995.
Massima n. 24599
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 102 e 108 Cost., nei confronti dell'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della magistratura militare) nella parte in cui non prevede che i magistrati componenti elettivi - nonostante che, in quanto tali, siano chiamati, tra l'altro, a partecipare alle decisioni del Consiglio sui procedimenti disciplinari - siano collocati fuori ruolo. La disposizione impugnata - che si ricollega all'art. 2, comma 5, del d.P.R. (attuativo della legge n. 561) 24 marzo 1989, n. 158, ove si dispone che i suddetti magistrati "continuano ad esercitare le funzioni giudiziarie" - trova infatti giustificazione, oltre che nell'esiguita' dell'organico della Magistratura militare, nell'affinita' della disciplina dell'organo di autogoverno della Magistratura militare con quelli di autogoverno della magistratura amministrativa e contabile per i quali, del pari, non e' previsto il collocamento fuori ruolo dei magistrati che li compongono, senza che cio' appaia lesivo della loro autonomia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1988, n. 561 (Istituzione del Consiglio della Magistratura militare) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio della Magistratura militare con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della stessa legge 30 dicembre 1988, n. 561 sollevata, in riferimento agli artt. 102 e 108 della Costituzione, con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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