Corte costituzionale

Sentenza n. 63/1998

Corte cost., sent. 17 marzo 1998, n. 63

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
63/1998
Data di deposito
17 marzo 1998
Data di decisione
12 marzo 1998
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:63

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 216 del 6 marzo 1992
  • art. 3, decreto-legge n. 5 del 7 gennaio 1992
  • art. 13, decreto legislativo n. 197 del 12 maggio 1995
  • art. 4, decreto legislativo n. 197 del 12 maggio 1995
  • art. 14, decreto legislativo n. 197 del 12 maggio 1995
  • art. 3, decreto legislativo n. 197 del 12 maggio 1995
  • art. 15, decreto legislativo n. 197 del 12 maggio 1995

Parametri

Massime

Massima n. 24065

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale -sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 3 del d.l. 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991, e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di Polizia), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216 - nella parte in cui attribuisce ai sovrintendenti della Polizia di Stato lo stesso trattamento economico degli ispettori, senza parificarne le funzioni - in quanto, premesso che <<la norma denunciata e' una tipica misura di perequazione del trattamento economico che rientra nella discrezionalita' legislativa>>, fermo, ovviamente, il limite generale per ogni intervento normativo della ragionevolezza; tale discrezionalita' comprende tanto la differenziazione del trattamento economico di categorie prima egualmente retribuite - che non incorre di per se' in violazione dei precetti costituzionali di cui agli artt. 3 e 36 Cost. - quanto la possibilita' che nell'ambito del pubblico impiego siano attribuite voci retributive o indennita' particolari in maniera uniforme per personale appartenente a figure e livelli differenti. Ed inoltre, negli interventi legislativi in materia, non vi e' alcun obbligo di assoluta contemporaneita' tra variazioni del trattamento tabellare e modifiche ordinamentali e organizzatorie di funzioni, potendo queste subire ritardi in una fase transitoria e di riforma progressiva. - Cfr. S. nn. 133/1985; 133/1996; 65/1997 e 217/1997. red.: G. Leo

Massima n. 24066

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 76 Cost. - degli artt. 3, 4, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato) - <<nella parte in cui disciplinano le funzioni e le modalita' di progressione in carriera nell'ambito del nuovo ruolo degli ispettori nonche', in via transitoria, le modalita' di inquadramento del personale che, alla data del 1^ settembre 1995, apparteneva ai precedenti ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori, in modo da determinare posizioni e scavalcamenti senza alcun ordine logico>> - in quanto, posto che la delega, cui deve farsi riferimento per valutare l'osservanza, da parte del denunciato d.lgs. n. 197 del 1995, del predetto parametro costituzionale, e' quella dell'art. 3 della legge n. 216 del 1992, sicche' e' fuor di luogo il richiamo all'art. 2 e al <<rispetto dei principi fissati dai relativi ordinamenti di settore>>, che riguardano una delega diversa per oggetto, procedura e criteri; la delega di cui all'art. 3 prevedeva tutte le necessarie modifiche degli ordinamenti per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea con riguardo ad una vasta gamma di ordinamenti comprendenti Forze di Polizia e Forze armate. Pertanto, non puo' rinvenirsi nella delega l'affermazione della intangibilita' della posizione del ruolo degli ispettori; ne' cio' puo' dedursi dalle altre limitazioni contenute nell'art. 3, in quanto i compiti istituzionali sono quelli previsti per i singoli corpi, mentre gli artt. 3 e 4 del d.lgs. di cui si tratta <<non coinvolgono norme fondamentali di Stato>>, ne' <<attribuzioni delle autorita' di pubblica sicurezza>>. - V. S. n. 277/1991. red.: G. Leo

Massima n. 24067

Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - degli artt. 3, 4, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato) - <<nella parte in cui disciplinano le funzioni e le modalita' di progressione in carriera nell'ambito del nuovo ruolo degli ispettori nonche', in via transitoria, le modalita' di inquadramento del personale che, alla data del 1^ settembre 1995, apparteneva ai precedenti ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori, in modo da determinare posizioni e scavalcamenti senza alcun ordine logico>> - in quanto, premesso che le variazioni dell'assetto organizzatorio della pubblica amministrazione rientrano nelle scelte del legislatore, e non sono di per se' indice di un peggioramento dell'andamento dell'amministrazione, anche se diminuiscono o non accrescono le posizioni di singoli o di gruppi di dipendenti; sul piano costituzionale le norme denunciate sono il risultato di una scelta del legislatore, che puo' essere anche discutibile in comparazione ad altre possibili soluzioni piu' o meno convenienti per particolari interessi di categorie o di settori del personale, ma cio' costituisce merito di politica legislativa non sindacabile in questa sede al di fuori dei noti limiti di non palese arbitrarieta' e di non manifesta irragionevolezza. Del resto, il parametro costituzionale dell'art. 97 Cost. e' estraneo alla tutela delle posizioni acquisite o dei precedenti assetti normativi derivanti da una legge, quale quella n. 121 del 1981, che costituisce solo un inizio di omogeneizzazione dei trattamenti del settore e non un modello ottimale, ma senz'altro suscettibile di modifiche, in relazione ad esigenze di notevole rilievo sopravvenute - secondo l'apprezzamento dello stesso legislatore - come quelle di equilibrio di interi settori di Polizia e di Forze Armate. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991, e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di Polizia), convertito, con modificazioni, in legge dall'art. 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 13, 14 e 15 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato), sollevate, in riferimento agli artt. 97 e 76 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, lettere a) e b), del predetto decreto legislativo n. 197 del 1995, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma per la provincia di Bolzano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1998

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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