Corte costituzionale
Sentenza n. 406/1998
Corte cost., sent. 12 dicembre 1998, n. 406
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 406/1998
- Data di deposito
- 12 dicembre 1998
- Data di decisione
- 10 dicembre 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:406
Norme oggetto del giudizio
- art. 91, regio decreto n. 642 del 17 agosto 1907
- art. 37, legge n. 1034 del 6 dicembre 1971
- art. 27, comma 1, n. 4, regio decreto n. 1054 del 26 giugno 1924
- art. 90, regio decreto n. 642 del 17 agosto 1907
Parametri
Massime
Massima n. 24390
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost. - degli artt. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), 27, primo comma, numero 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), 90 e 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), nella parte in cui stabiliscono che i ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorita' amministrativa di conformarsi alle decisioni pronunciate dagli organi di giustizia amministrativa possono essere proposti esclusivamente avverso le sentenze passate in giudicato e non anche con riferimento a sentenze di primo grado, esecutive e non sospese dal giudice di appello, ma non passate in giudicato. Invero - premesso che lo scrutinio di costituzionalita' deve incentrarsi sugli artt. 37 della legge n. 1034 del 1971, e 27, primo comma, numero 4 del regio decreto n. 1054 del 1924, che sono le norme dalle quali puo' dedursi il presupposto contestato, mentre gli artt. 90 e 91 del r.d. n. 642 del 1907 hanno la sola funzione di regolamentazione della procedura per i ricorsi cui le prime si riferiscono - la procedura di ottemperanza nei confronti della Pubblica Amministrazione comporta l'esercizio di una giurisdizione estesa anche al merito, <<di modo che non e' irragionevole, nell'attuale contesto del sistema processuale, la scelta di porre, come presupposto della speciale azione, l'esistenza di una cosa giudicata, anche se e' stata auspicata una diversa soluzione legislativa accompagnata da modifiche del processo amministrativo>>. Peraltro, l'azione di ottemperanza al giudicato, cosi' come configurata, non esclude ne' limita la ulteriore tutela giurisdizionale, potendo il soggetto interessato, da un canto, avvalersi dell'azione esecutiva ordinaria per espropriazione forzata in base a sentenza esecutiva contenente la condanna al pagamento di una somma di denaro; dall'altro canto, proporre le normali azioni di fronte all'inerzia dell'Amministrazione, nonche' le impugnazioni contro gli atti della Amministrazione che siano in contrasto con le statuizioni contenute in una sentenza provvista di esecuzione, ancorche' non definitiva. In ogni caso, la mancata adozione da parte dell'Amministrazione di provvedimenti che rimuovano o interrompano gli effetti persistenti e produttivi di ulteriori conseguenze giuridiche a seguito di atti annullati o comportamenti dichiarati illegittimi da sentenza esecutiva o il mancato conformarsi alle statuizioni della medesima sentenza esecutiva - ancorche' non ancora suscettibile di coazione in forma specifica attraverso il giudizio di ottemperanza - e' un comportamento a rischio dell'Amministrazione inadempiente, <<potendo ravvisarsi responsabilita' nelle diverse forme - a seconda della sussistenza dei relativi presupposti - e nelle sedi competenti>>. - <<Sulle possibilita' di esecuzione delle ordinanze di sospensiva del giudice amministrativo>>, v., tra le altre, S. n. 419/1995. - Riguardo alle controversie patrimoniali attribuite alla giurisdizione esclusiva, cfr. S. n. 190/1985, 'ex multis'. - V., inoltre, S. nn. 435/1995 e 82/1996. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), 27, primo comma, numero 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), 90 e 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Piemonte con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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