Corte costituzionale
Sentenza n. 351/1998
Corte cost., sent. 9 ottobre 1998, n. 351
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 351/1998
- Data di deposito
- 9 ottobre 1998
- Data di decisione
- 28 settembre 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:351
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24204
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che, nel disciplinare l'opposizione di terzo nell'esecuzione esattoriale, consente di dimostrare che i beni appartengono a persona diversa dal debitore soltanto con atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo ovvero con sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta anteriormente allo stesso anno. Premesso che la disciplina dell'ammissibilita' e del regime delle prove e' rimessa, nei limiti della ragionevolezza, alla discrezionalita' del legislatore, il quale puo' , per determinati rapporti, porre limitazioni che non incidono sul diritto di azione, ma disciplinano il regime delle prove quando l'azione sia esercitata o esprimono profili della disciplina sostanziale; una volta ammessa, nella disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate, la presunzione di appartenenza al contribuente dei beni mobili pignorati nella sua casa di abitazione, non e' di per se' arbitrario porre limiti alla prova contraria, giacche' una disciplina di essi, diversa da quella prevista per la comune esecuzione forzata, trova giustificazione nelle specifiche finalita' del procedimento di esecuzione esattoriale e nella diversita' di condizione del credito fiscale e di posizione dei soggetti coinvolti nella riscossione coattiva delle imposte. Ne' il richiedere una prova piu' onerosa, quale e' quella documentale, destinata a dare inequivoca certezza della proprieta' dei beni in base a un titolo di acquisto anteriore al verificarsi del presupposto al quale e' collegato il rapporto obbligatorio tributario, comporta una preclusione dell'azione del terzo, diretta a dimostrare in giudizio il proprio diritto sui beni pignorati. - Cfr., sulla finalita' della disciplina speciale della riscossione coattiva, S. nn. 415/1996, 444/1995 e 358/1994; sulla discrezionalita' del legislatore nel modellare il regime delle prove nel processo, S. nn. 560/1989 e 251/1989, 94/1973 e 128/1972; O. nn. 307/1995 e 233/1986. red.: S. Evangelista
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 ottobre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze