Art. 65 — Notifica del verbale di pignoramento
Il verbale di pignoramento è notificato al debitore.
La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, è eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.
Il verbale di pignoramento è notificato al debitore.
La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, è eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.