Corte costituzionale
Sentenza n. 328/1998
Corte cost., sent. 24 luglio 1998, n. 328
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 328/1998
- Data di deposito
- 24 luglio 1998
- Data di decisione
- 14 luglio 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:328
Norme oggetto del giudizio
- art. 30, comma 1, lett. i), legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- art. 12, comma 2, decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 24112
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 33, comma 5, 4 e 35 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 30, comma 1, lett. i), l. 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale) e 12, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), "nella parte in cui non riconoscono competenza piena nella assistenza tecnica dei contribuenti nel processo tributario ai consulenti del lavoro iscritti nei rispettivi albi professionali", in quanto, con riferimento agli artt. 3 e 33 Cost. (quest'ultimo evocato con riferimento non pertinente e, comunque, riconducibile al principio di eguaglianza), la limitazione della abilitazione difensiva dei consulenti del lavoro alle materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilabili e gli obblighi di sostituto d'imposta relativi alle ritenute medesime costituisce il riflesso della competenza professionale riconosciuta ai consulenti del lavoro, nella materia tributaria, dalla disciplina vigente (art. 2 l. 11 gennaio 1979, n. 12) e, percio', diversa da quella, generale, attribuita nella stessa materia ai dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali dai rispettivi ordinamenti professionali (art. 1 d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 e art. 1 d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068); ed in quanto, con riferimento agli artt. 4 e 35 Cost., tali disposizioni costituzionali non comportano una generale ed indistinta liberta' di svolgere qualsiasi attivita' professionale, rientrando invece nella competenza del legislatore fissare i requisiti di preparazione e capacita' occorrenti per l'esercizio professionale nell'interesse della collettivita' e dei committenti. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, comma 1, lettera i), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), e 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 33, quinto comma, 4 e 35 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze