Corte costituzionale

Sentenza n. 328/1998

Corte cost., sent. 24 luglio 1998, n. 328

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
328/1998
Data di deposito
24 luglio 1998
Data di decisione
14 luglio 1998
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:328

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24112

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 33, comma 5, 4 e 35 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 30, comma 1, lett. i), l. 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale) e 12, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), "nella parte in cui non riconoscono competenza piena nella assistenza tecnica dei contribuenti nel processo tributario ai consulenti del lavoro iscritti nei rispettivi albi professionali", in quanto, con riferimento agli artt. 3 e 33 Cost. (quest'ultimo evocato con riferimento non pertinente e, comunque, riconducibile al principio di eguaglianza), la limitazione della abilitazione difensiva dei consulenti del lavoro alle materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilabili e gli obblighi di sostituto d'imposta relativi alle ritenute medesime costituisce il riflesso della competenza professionale riconosciuta ai consulenti del lavoro, nella materia tributaria, dalla disciplina vigente (art. 2 l. 11 gennaio 1979, n. 12) e, percio', diversa da quella, generale, attribuita nella stessa materia ai dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali dai rispettivi ordinamenti professionali (art. 1 d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 e art. 1 d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068); ed in quanto, con riferimento agli artt. 4 e 35 Cost., tali disposizioni costituzionali non comportano una generale ed indistinta liberta' di svolgere qualsiasi attivita' professionale, rientrando invece nella competenza del legislatore fissare i requisiti di preparazione e capacita' occorrenti per l'esercizio professionale nell'interesse della collettivita' e dei committenti. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, comma 1, lettera i), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), e 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 33, quinto comma, 4 e 35 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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