Corte costituzionale

Sentenza n. 321/1998

Corte cost., sent. 24 luglio 1998, n. 321

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
321/1998
Data di deposito
24 luglio 1998
Data di decisione
14 luglio 1998
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:321

Norme oggetto del giudizio

  • art. 56, legge n. 392 del 27 luglio 1978
  • legge n. 61 del 21 febbraio 1989
  • art. 5, decreto-legge n. 551 del 30 dicembre 1988
  • legge n. 240 del 25 luglio 1997
  • decreto-legge n. 7 del 2 febbraio 1998
  • art. 1-bis, decreto-legge n. 172 del 19 giugno 1997
  • art. 2, comma 5, decreto-legge n. 443 del 8 agosto 1996
  • art. 3, decreto-legge n. 551 del 30 dicembre 1988

Parametri

Massime

Massima n. 24090

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24, primo comma, Cost., l'art. 1-bis del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitativa), aggiunto dalla legge di conversione 25 luglio 1997, n. 240 - cosi' trasferita la questione di costituzionalita', prospettata dal giudice rimettente in riferimento alla disposizione, di contenuto normativo identico, espressa dall'art. 2, comma 5, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, successivamente decaduto per mancata approvazione del disegno di legge di conversione -, nella parte in cui prevede, interpretando autenticamente le norme (artt. 3 e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito nella legge 21 febbraio 1989, n. 61) sui poteri del prefetto in sede di disciplina dell'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili urbani adibiti ad uso abitazione, che quest'ultimo possa determinare il differimento della singola esecuzione forzata. Difatti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti comprende la fase dell'esecuzione forzata, la quale, essendo diretta a rendere effettiva l'attuazione dei provvedimenti giurisdizionali, non puo' essere elusa ne' condizionata da valutazioni amministrative di opportunita', e quindi da un intervento del prefetto che, superando i confini della strumentalita' ed ausiliarieta' rispetto al provvedimento giurisdizionale da attuare, incida sulla singola esecuzione. red.: S: Evangelista

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis del d.-l. 19 giugno 1997, n. 172 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa), aggiunto dalla legge di conversione 25 luglio 1997, n. 240, nella parte in cui prevede che il prefetto possa determinare il differimento della singola esecuzione forzata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze