Corte costituzionale

Sentenza n. 272/1998

Corte cost., sent. 17 luglio 1998, n. 272

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
272/1998
Data di deposito
17 luglio 1998
Data di decisione
7 luglio 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:272

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 19 del 14 gennaio 1994
  • art. 5, comma 3, decreto-legge n. 453 del 15 novembre 1993
  • art. 5, comma 3, lett. a), decreto-legge n. 453 del 15 novembre 1993

Parametri

Massime

Massima n. 24082

E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 97 e 108 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3, d.l. 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), conv., con modif., nella l. 14 gennaio 1994, n. 19, nella parte in cui stabilisce che il presidente della sezione, anziche' limitarsi a designare il giudice al quale e' affidata la trattazione del procedimento, dispone egli stesso il sequestro conservativo, in quanto la soggezione ai poteri presidenziali di organizzazione e distribuzione degli affari giurisdizionali non rappresenta altro che la normale condizione di ogni apparato giurisdizionale, tale da non poter apportare di per se' turbamento al libero esercizio della funzione, in presenza dei mezzi di tutela previsti dalla legge a garanzia dell'indipendenza del giudice, in attuazione dell'art. 108, comma secondo, Cost.. - O. n. 103/1997. red.: S. Di Palma

Massima n. 24083

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento all'art. 25, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, comma 3, lett. a), d.l. n. 453 del 1993, conv., con modif., nella l. n. 19 del 1994, nella parte in cui non prevede che la designazione del giudice, al quale e' demandato il riesame del decreto presidenziale di sequestro conservativo, venga effettuata dal presidente della sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti sulla base dei criteri oggettivi e predeterminati, in quanto - posto che la finalita' perseguita dall'art. 25, comma primo, Cost., nell'enunciare il principio del giudice naturale precostituito per legge, e' quella di assicurare l'assoluta imparzialita' degli organi giudiziari, sottraendo la loro competenza ad ogni possibilita' di arbitrio; che il dettato costituzionale (significativamente collocato nella parte della Costituzione concernente "i diritti e i doveri dei cittadini") e' volto a garantire la certezza del cittadino di veder tutelati i propri diritti e interessi da un organo gia' preventivamente stabilito dall'ordinamento e indipendente da ogni influenza esterna, proprio perche' istituito sulla base di criteri generali fissati in anticipo dalla legge, e non gia' in vista di singole controversie; che, esistendo, in linea generale, inconciliabilita' fra precostituzione del giudice e discrezionalita' nella sua concreta designazione, il potere discrezionale dei capi degli uffici nell'assegnazione degli affari deve essere rivolto unicamente al soddisfacimento di obiettive ed imprescindibili esigenze di servizio, allo scopo di rendere possibile il funzionamento dell'ufficio e di agevolarne l'efficienza, restando, invece, esclusa qualsiasi diversa finalita'; e che anche per la magistratura della Corte dei conti sono assicurate dall'art. 108 Cost. le garanzie di indipendenza e terzieta', attuate attraverso l'istituzione (art. 10 l. 13 aprile 1988, n. 117) di un Consiglio di Presidenza, al quale sono affidate le deliberazioni sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati - la disposizione impugnata puo' essere interpretata, conformemente al principio espresso dall'art. 25, comma primo, Cost. della connessione fra imparzialita' e precostituzione, nel senso che l'esplicitazione di criteri per l'assegnazione degli affari, in quanto espressivi di un'esigenza costituzionale, che opera in tutti i settori della giurisdizione, possa aver luogo proprio nell'ambito dei poteri organizzativi discrezionali dei capi degli uffici, quale manifestazione ed esercizio dei medesimi, senza necessita' di una specifica previsione legislativa, ma secondo modalita' tali da garantire, comunque, la verifica 'ex post' della loro osservanza. - S. nn. 88/1962, 143/1973, 144/1973, 127/1979, 464/1994, 42/1996; O. n. 93/1998. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara:

la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 108 della Costituzione, con la prima delle ordinanze in epigrafe, dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Siciliana;

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 5, comma 3, lettera a), sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, con la seconda delle ordinanze in epigrafe, dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Vari Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998. Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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