Corte costituzionale
Sentenza n. 213/1998
Corte cost., sent. 19 giugno 1998, n. 213
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 213/1998
- Data di deposito
- 19 giugno 1998
- Data di decisione
- 1° giugno 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:213
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 15 luglio 1988
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 15 luglio 1988
- art. 24, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 15 luglio 1988
- art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 15 luglio 1988
Parametri
- art. 116, Costituzione
- art. 6, Costituzione
- art. 100, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 6, comma 3, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 10, comma 1, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 3, comma 2, Costituzione
- art. 3, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 24180
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 6 e 116 Cost. e 100 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige - degli artt. 1, 13, 15 e 24 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari) - nella parte in cui, prevedendo e disciplinando i diritti linguistici del cittadino appartenente alla minoranza tedesca della provincia di Bolzano nei rapporti con uffici e organi giurisdizionali penali ordinari, non estendono tale previsione e tale disciplina ai rapporti con gli uffici e gli organi giurisdizionali militari - in quanto, premesso che la protezione della minoranza italiana di lingua tedesca e' basata non sul principio di personalita', ma su quello di territorialita' - e, infatti, l'art. 2 dello Statuto speciale stabilisce in generale che nella regione e' riconosciuta parita' di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico di appartenenza, e l'art. 99, analogamente, ribadisce che, nella regione, le lingue italiana e tedesca sono equiparate; e, conformemente, rispetto alla giurisdizione, l'art. 100 precisa che i cittadini italiani appartenenti alla minoranza tedesca della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la propria lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari situati nella provincia nonche' <<nei rapporti cogli uffici giudiziari... aventi competenza regionale>>, -, <<da un punto di vista rigorosamente letterale, e' evidente che tale locuzione non e' affatto idonea a designare gli uffici giudiziari la cui giurisdizione si estenda sul territorio regionale, ma lo superi inglobandolo in un piu' vasto ambito, come e' nel caso del tribunale militare di Verona, territorialmente competente su varie province, appartenenti a quattro regioni>>. Pertanto, <<la portata dell'art. 100>> quale <<risulta dalla sua formulazione letterale non conforta il dubbio che ha mosso il giudice rimettente nel promuovere la questione di costituzionalita': la competenza del tribunale militare di Verona si esercita anche nella regione, ma non e' una competenza regionale>>. - Sulla <<garanzia dei diritti linguistici delle minoranze>>, cfr. S. nn. 15/1996, 62/1992, 768/1988, 289/1987, 312/1983, 86/1975, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
Massima n. 24181
Le norme di attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale spiegano la loro rilevanza nella configurazione della portata delle norme statutarie. Il valore giuridico delle norme di attuazione, subordinate allo statuto (oltre che alla Costituzione), non le sottrae all'ordinario controllo di legittimita' costituzionale, quando contraddicano il loro compito di armonizzare nell'unita' dell'ordinamento giuridico i contenuti e gli obiettivi particolari dell'autonomia speciale. Ma, qualora si sia fuori di questa eventualita', esse rappresentano, tra le realizzazioni astrattamente possibili dell'autonomia regionale speciale, quelle storicamente vigenti. - Sulla funzione peculiare delle norme di attuazione degli statuti regionali speciali, v., tra le molte, S. nn. 137/1998, 260/1990, 85/1990, 160/1985, 212/1984, 237/1983, 180/1980, 151/1972, 136/1969, 20/1956. red.: G. Leo
Massima n. 24182
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 24 Cost. ed all'art. 10, primo comma, Cost. in relazione all'art. 6, terzo comma, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - degli artt. 1, 13, 15 e 24 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari) - nella parte in cui, prevedendo e disciplinando i diritti linguistici del cittadino appartenente alla minoranza tedesca della provincia di Bolzano nei rapporti con uffici e organi giurisdizionali penali ordinari, non estendono tale previsione e tale disciplina ai rapporti con gli uffici e gli organi giurisdizionali militari - in quanto, premesso che la disciplina generale dell'art. 109 cod. proc. pen. riguarda sia la protezione del diritto di difesa in giudizio sia la garanzia dei diritti linguistici dei cittadini appartenenti a minoranze riconosciute nel processo penale, valendo quindi come disciplina comune anche per i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano - gli <<altri diritti>> previsti in leggi speciali <<si collocano su un piano diverso da quello che attiene alle garanzie della difesa>>, non potendo che riguardare esclusivamente una piu' intensa protezione delle identita' linguistiche dei gruppi minoritari, secondo le norme particolari che li riguardano; pertanto essi hanno piani di applicazione diversi che devono essere mantenuti distinti. Ne consegue che la questione di legittimita' proposta sotto il profilo della garanzia del diritto di difesa in giudizio, relativamente a norme dettate al fine della tutela di diritti linguistici come quelle contenute nel d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574, e' destituita di fondamento <<per non pertinenza del parametro invocato>>. - Cfr. S. nn. 62/1992, 271/1994, 15/1996. red.: G. Leo
Massima n. 24183
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., <<sotto il profilo dell'irrazionale differenza di disciplina dell'uso della lingua tedesca nel processo penale ordinario e in quello penale militare>> - degli artt. 1, 13, 15 e 24 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), nella parte in cui, prevedendo e disciplinando i diritti linguistici del cittadino appartenente alla minoranza tedesca della provincia di Bolzano nei rapporti con uffici e organi giurisdizionali penali ordinari, non estendono tale previsione e tale disciplina ai rapporti con gli uffici e gli organi giurisdizionali militari, in quanto, posto che le norme contenute nel d.P.R. n. 574 del 1988 traggono la loro ragion d'essere dalla tutela di un bene - l'identita' di una minoranza linguistica - che non e' propriamente del processo, ma che nel processo trova soltanto una occasione per essere realizzato, e che, rispetto a tali norme, l'esigenza di uniformita' cede a quelle di specificazione e di differenziazione alla stregua delle peculiarita' dell'ordinamento speciale in cui sono inserite e da cui traggono la loro validita'; <<anche a voler trascurare queste considerazioni circa la particolarita' delle norme di protezione delle identita' linguistiche, secondo i diversi ordinamenti speciali, resta comunque il fatto che il senso della doglianza del giudice rimettente e' di richiedere, attraverso il richiamo all'art. 3 della Costituzione, l'applicazione della disciplina processuale comune, cioe', nella specie, dell'art. 109 cod. proc. pen., al giudizio penale militare>>; la qual cosa, peraltro, consegue <<dal sistema delle norme processuali penali comuni e militari>>. - Cfr. S. n. 274/1997. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 13, 15 e 24 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 6, 10, primo comma - in relazione all'art. 6, terzo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali -, 24 e 116 della Costituzione e all'art. 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Verona, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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