Corte costituzionale
Sentenza n. 142/1998
Corte cost., sent. 23 aprile 1998, n. 142
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 142/1998
- Data di deposito
- 23 aprile 1998
- Data di decisione
- 20 aprile 1998
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:142
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996
- legge n. 30 del 28 febbraio 1997
- art. 14, comma 2, decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996
Parametri
- art. 28, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- comma 4, disposizioni transitorie e finali, XVIII, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 1, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 23843
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 1, comma primo, 3, 28 e 97, comma primo, Cost., nonche' alla XVIII, comma quarto, disp. trans. e finale Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, nella l. 28 febbraio 1997, n. 30, nella parte in cui dispone che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, in quanto - posto che il principio di eguaglianza esprime un giudizio di relazione in virtu' del quale a situazioni eguali deve corrispondere l'identica disciplina e, all'inverso discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti - la sostanziale diversita' di natura e di disciplina delle categorie di enti posti a raffronto giustifica il diverso trattamento giuridico; in quanto la disposizione denunciata, accordando alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici, attraverso il differimento dell'esecuzione, uno 'spatium adimplendi' per l'approntamento dei mezzi finanziari occorrenti al pagamento dei crediti azionati, persegue lo scopo di evitare il blocco dell'attivita' amministrativa derivante dai ripetuti pignoramenti di fondi, contemperando, conformemente al canone della ragionevolezza, l'interesse del singolo alla realizzazione del suo diritto con quello, generale, ad una ordinata gestione delle risorse finanziarie pubbliche; ed in quanto la disposizione stessa realizza, e non gia' pregiudica, il buon andamento della p.a., senza incidere in alcun modo sulla sua imparzialita', e regola la responsabilita' civile di quest'ultima, disciplinandola e fissandola entro un ragionevole limite temporale, giustificato dalle particolari regole di contabilita' e di tesoreria applicabili agli enti specificati dalla norma. - S. nn. 89/1996 e 386/1996. red.: S. Di Palma
Massima n. 23844
E' manifestamente inammissibile, per carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. con modif. nella l. 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata con riferimento agli artt. 1, comma primo, 3, 28, 97, comma primo, Cost. e XVIII, comma quarto, disp. trans. e fin. Cost. (v. massima A).. - O. nn. 69/1986, 74/1997. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 28 e 97, primo comma, della Costituzione, nonché alla XVIII disposizione transitoria e finale, quarto comma, della Costituzione, dal pretore di Avellino con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 28 e 97, primo comma, della Costituzione, nonché alla XVIII disposizione transitoria e finale, quarto comma, della Costituzione, dal pretore di Avellino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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