Corte costituzionale
Sentenza n. 141/1998
Corte cost., sent. 23 aprile 1998, n. 141
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 141/1998
- Data di deposito
- 23 aprile 1998
- Data di decisione
- 20 aprile 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:141
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23842
Non e' fondata con riferimento agli artt. 24, comma secondo, 53, comma primo, e 101, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui subordina la trattazione della controversia in pubblica udienza alla istanza di almeno una delle parti, in quanto - posto che, trovando l'amministrazione della giustizia fondamento nella sovranita' popolare in base all'art. 101, comma 1 Cost., deve ritenersi implicita nei principi costituzionali che disciplinano l'esercizio della giurisdizione la regola generale della pubblicita' dei dibattimenti giudiziari, la quale, peraltro, puo' subire eccezioni in riferimento a determinati procedimenti, quando abbiano obiettiva e razionale giustificazione; e che nel nuovo processo tributario i due riti, in pubblica udienza e in camera di consiglio, coesistono in rapporto di alternativita' - l'ammissibilita' del rito camerale non risulta lesiva dell'art. 101, comma 1, sia per la natura documentale del processo tributario (nel quale la pubblicita' degli atti e della decisione, mediante il deposito della stessa in segreteria, garantisce sufficientemente le esigenze di conoscenza delle vicende tributarie e di controllo dell'opinione pubblica), sia per l'interesse generale alla rapidita' del medesimo; in quanto il termine di dieci giorni liberi prima della data di trattazione, entro il quale l'istanza di discussione in pubblica udienza deve essere depositata in segreteria e notificata alle altre parti costituite, non puo' ritenersi lesivo del diritto di difesa, potendo le parti provvedere ad assolvere siffatti oneri sin dal primo atto difensivo e, comunque, durante tutto il non breve periodo di tempo intercorrente tra la fissazione dell'udienza di trattazione e i dieci giorni liberi prima di tale data; ed in quanto la pubblicita' degli atti di causa e della decisione tributaria e la necessita' di una congrua motivazione della stessa valgono ad escludere la violazione, in mancanza della pubblica udienza, del canone della trasparenza della imposizione tributaria e del principio costituzionale della corrispondenza del prelievo alla capacita' contributiva desumibili dall'art. 53, comma primo, Cost.. - S. nn. 50/1989, 543/1989; O. nn. 587/1989, 121/1994. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 53, primo comma, e 101, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Milano con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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