Corte costituzionale

Sentenza n. 103/1998

Corte cost., sent. 6 aprile 1998, n. 103

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
103/1998
Data di deposito
6 aprile 1998
Data di decisione
26 marzo 1998
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:103

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 534 del 20 dicembre 1995
  • art. 90, comma 5, legge n. 353 del 26 novembre 1990
  • art. 105, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
  • art. 9, decreto-legge n. 432 del 18 ottobre 1995
  • art. 97, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941

Parametri

Massime

Massima n. 23832

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 102, 106, primo e secondo comma, e 97 Cost., nei confronti dell'art. 90, comma 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile) - come modificato dall'art. 9 del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge n. 353 del 1990), convertito nella legge 20 dicembre 1995, n. 534 - in virtu' del quale nei giudizi civili pendenti innanzi al tribunale alla data del 30 aprile 1995, per sopperire alle finalita' dell'esaurimento delle controversie accumulatesi, e' in facolta' del presidente del tribunale "disporre le supplenze di cui all'art. 105 dell'ordinamento giudiziario anche in assenza delle condizioni ivi previste", con la conseguenza che in caso di mancanza di impedimento di alcuno dei giudici necessari per costituire il collegio, anche quando sia dato provvedere alla sostituzione - come previsto dalla disposizione dell'art. 97 dell'ordinamento giudiziario, a cui l'art. 105 rinvia - "con magistrati di altre sezioni", possono essere chiamati ad integrare il collegio giudicante - come nel caso di specie - vice pretori onorari della stessa sede. Alla luce delle considerazioni svolte nella sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 1964 - con la quale gia' si escluse che il citato art. 105 dell'ordinamento giudiziario si ponesse in contrasto con l'art. 106 Cost. - e che si pongono a canone nell'interpretazione dell'ora impugnato art. 90, comma 5, va infatti rilevato che anche in tale disposizione la prevista supplenza consiste in una assegnazione precaria ed occasionale, che la distingue nettamente dalla nomina, e che non puo' e non deve incidere sullo "stato" del magistrato tanto da trasformare l'incarico in un sostanziale incardinamento nell'ufficio, e il magistrato addetto ad un ufficio monocratico - qual e' il vice pretore onorario - in magistrato appartenente ad un organo collegiale. E va sottolineato altresi' che ad integrare il collegio mediante la supplenza, secondo la previsione dell'art. 97, quarto comma, dell'ordinamento giudiziario - che va tuttora osservata - puo' essere chiamato solo un vice pretore onorario, e solo "per singole udienze o singoli processi"; che la disposizione impugnata risponde senza dubbio a "esigenze eccezionali dell'amministrazione della giustizia" e che con il termine posto alla sua efficacia dalla legge 22 luglio 1997, n. 27 (Istituzione delle sezioni stralcio e nomina dei giudici onorari aggregati) la necessita' della supplenza verra' meno quando le sezioni stralcio entreranno in funzione. E poiche' pur con l'impiego, eccezionale e ad un tempo limitato, dei vicepretori onorari, consentito con la prevista supplenza, resta pur sempre garantita, attraverso gli istituti - nel caso bastevoli - della astensione e della ricusazione, l'imparzialita' della funzione giudicante, non puo' dirsi che con la contestata normativa si sia dato luogo ad una discriminazione, lesiva del principio di eguaglianza, tra le parti dei processi civili, cosi' come e' da escludersi che i principi per cui le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso, il divieto di istituire giudici straordinari, e gli altri precetti costituzionali invocati siano stati violati. - V. S. n. 99/1964 (gia' citata nel testo). red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 90, comma 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), come modificato dall'art. 9 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), convertito nella legge 20 dicembre 1995, n. 534, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 102, 106, primo e secondo comma, e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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