Corte costituzionale
Sentenza n. 103/1998
Corte cost., sent. 6 aprile 1998, n. 103
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 103/1998
- Data di deposito
- 6 aprile 1998
- Data di decisione
- 26 marzo 1998
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:103
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 534 del 20 dicembre 1995
- art. 90, comma 5, legge n. 353 del 26 novembre 1990
- art. 105, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
- art. 9, decreto-legge n. 432 del 18 ottobre 1995
- art. 97, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
Parametri
Massime
Massima n. 23832
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 102, 106, primo e secondo comma, e 97 Cost., nei confronti dell'art. 90, comma 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile) - come modificato dall'art. 9 del d.l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge n. 353 del 1990), convertito nella legge 20 dicembre 1995, n. 534 - in virtu' del quale nei giudizi civili pendenti innanzi al tribunale alla data del 30 aprile 1995, per sopperire alle finalita' dell'esaurimento delle controversie accumulatesi, e' in facolta' del presidente del tribunale "disporre le supplenze di cui all'art. 105 dell'ordinamento giudiziario anche in assenza delle condizioni ivi previste", con la conseguenza che in caso di mancanza di impedimento di alcuno dei giudici necessari per costituire il collegio, anche quando sia dato provvedere alla sostituzione - come previsto dalla disposizione dell'art. 97 dell'ordinamento giudiziario, a cui l'art. 105 rinvia - "con magistrati di altre sezioni", possono essere chiamati ad integrare il collegio giudicante - come nel caso di specie - vice pretori onorari della stessa sede. Alla luce delle considerazioni svolte nella sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 1964 - con la quale gia' si escluse che il citato art. 105 dell'ordinamento giudiziario si ponesse in contrasto con l'art. 106 Cost. - e che si pongono a canone nell'interpretazione dell'ora impugnato art. 90, comma 5, va infatti rilevato che anche in tale disposizione la prevista supplenza consiste in una assegnazione precaria ed occasionale, che la distingue nettamente dalla nomina, e che non puo' e non deve incidere sullo "stato" del magistrato tanto da trasformare l'incarico in un sostanziale incardinamento nell'ufficio, e il magistrato addetto ad un ufficio monocratico - qual e' il vice pretore onorario - in magistrato appartenente ad un organo collegiale. E va sottolineato altresi' che ad integrare il collegio mediante la supplenza, secondo la previsione dell'art. 97, quarto comma, dell'ordinamento giudiziario - che va tuttora osservata - puo' essere chiamato solo un vice pretore onorario, e solo "per singole udienze o singoli processi"; che la disposizione impugnata risponde senza dubbio a "esigenze eccezionali dell'amministrazione della giustizia" e che con il termine posto alla sua efficacia dalla legge 22 luglio 1997, n. 27 (Istituzione delle sezioni stralcio e nomina dei giudici onorari aggregati) la necessita' della supplenza verra' meno quando le sezioni stralcio entreranno in funzione. E poiche' pur con l'impiego, eccezionale e ad un tempo limitato, dei vicepretori onorari, consentito con la prevista supplenza, resta pur sempre garantita, attraverso gli istituti - nel caso bastevoli - della astensione e della ricusazione, l'imparzialita' della funzione giudicante, non puo' dirsi che con la contestata normativa si sia dato luogo ad una discriminazione, lesiva del principio di eguaglianza, tra le parti dei processi civili, cosi' come e' da escludersi che i principi per cui le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso, il divieto di istituire giudici straordinari, e gli altri precetti costituzionali invocati siano stati violati. - V. S. n. 99/1964 (gia' citata nel testo). red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 90, comma 5, della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), come modificato dall'art. 9 del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), convertito nella legge 20 dicembre 1995, n. 534, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 102, 106, primo e secondo comma, e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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