Corte costituzionale

Sentenza n. 101/1998

Corte cost., sent. 6 aprile 1998, n. 101

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
101/1998
Data di deposito
6 aprile 1998
Data di decisione
26 marzo 1998
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:101

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, comma 3, decreto del Ministro della sanita' n. 592 del 15 dicembre 1995
  • art. 14, comma 2, decreto del Ministro della sanita' n. 592 del 15 dicembre 1995

Parametri

Massime

Massima n. 23828

Posto che il giudizio sul conflitto di attribuzione tra Regioni e Stato attiene essenzialmente alla definizione degli ambiti di competenza ad essi costituzionalmente assegnati (artt. 41 e 38 legge 11 marzo 1953, n. 87), nell'ipotesi in cui, senza controvertire sulla spettanza del potere esercitato nel caso dall'ente resistente, l'ente ricorrente pretenda lese proprie attribuzioni costituzionali in conseguenza di denunciato contrasto delle disposizioni del provvedimento impugnato con norme di leggi ordinarie, nell'esame delle questioni prospettate, da parte della Corte costituzionale, e' necessario anzitutto stabilire se le attribuzioni costituzionali reclamate esistano. - Per un'applicazione dell'enunciato principio v. la seguente massima B. red.: S. Pomodoro

Massima n. 23829

Spetta allo Stato, e per esso al Ministro della sanita', emanare le disposizioni contenute nell'art. 14, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592 (recante il "Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini") con le quali si stabiliscono le condizioni sufficienti perche' determinate zone del territorio nazionale possano essere dichiarate "ufficialmente indenni" dalle suddette malattie. Il ricorso della Regione Lombardia, con il quale, pur non contestandosi la spettanza allo Stato del potere esercitato con tali disposizioni, si sostiene che le stesse, in conseguenza della non conformita' delle previste "condizioni sufficienti" al diritto comunitario cosi' come attuato dal d.P.R. 1 marzo 1992, n. 230, inciderebbero sulle sue attribuzioni in materia di sanita' ed agricoltura, deve essere infatti respinto, essendo al riguardo decisivo che il provvedimento impugnato, 'in parte qua', esplica la propria efficacia in un ambito a cui tali attribuzioni sono sicuramente estranee. Atteso che, per quanto riguarda la sanita', a norma dell'art. 7, primo comma, lett. a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alle Regioni e' bensi' delegato l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti "la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al precedente art. 6, lett. b)", ma non anche quelle relative agli "interventi contro le epidemie e le epizoozie", oggetto delle norme in questione, per cui e' chiaro che, indipendentemente dal problema della difendibilita' in sede di conflitto di attribuzione delle funzioni regionali delegate, le funzioni di cui si discute, attenendo non a compiti di profilassi veterinaria, ma a interventi di natura programmatoria spettanti allo Stato, non rientrano in esse. Mentre, per quanto riguarda l'agricoltura - a parte le indicazioni in senso contrario che possono trarsi da sentenze della Corte costituzionale sulle caratteristiche della "agricoltura-zootecnia" - non e' dato vedere, in concreto, rispetto a quali specifiche attribuzioni regionali si manifesterebbe la lamentata lesione, non essendo certo argomento idoneo ad identificarle la generica asserzione della ricorrente che l'applicazione delle impugnate disposizioni del regolamento 'de quo' colpirebbe la produzione lattiero-casearia e della carne da macello in Lombardia, "impedendo alla Regione di adottare i provvedimenti necessari per la ripresa e lo sviluppo del settore". - Sulla distinzione della materia della agricoltura-zootecnia anche rispetto alla "zooprofilassi" v. S. nn. 123/1992 e 124/1994. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministro della sanità, adottare l'art. 14, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 15 dicembre 1995, n. 592, recante il "Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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