Corte costituzionale
Ordinanza n. 94/1998
Corte cost., ord. 1° aprile 1998, n. 94
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 94/1998
- Data di deposito
- 1° aprile 1998
- Data di decisione
- 25 marzo 1998
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:94
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 2, nn.35 e 48, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 76, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 23778
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nei confronti degli artt. 335, comma 1, 405, comma 2, e 406, comma 8, cod. proc. pen., in quanto, secondo il giudice 'a quo', in mancanza delle piu' precise determinazioni richieste dall'art. 2, numeri 35 e 48, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, praticamente consentono che l'iscrizione nell'apposito registro del nome della persona alla quale e' attribuito il reato venga effettuata dal pubblico ministero, in base a discrezionali valutazioni, in un momento successivo a quello in cui gli indizi di reita' siano emersi, con conseguente pregiudizievole spostamento della decorrenza dei termini per le indagini preliminari e senza che sia prevista la inutilizzabilita' degli atti di indagine compiuti in assenza della iscrizione immediata. Invero, a parte la impossibilita', per la Corte costituzionale, di indicare con determinatezza - come preteso, con quesito additivo, a fulcro delle dedotte censure, nella ordinanza di rinvio - il termine entro il quale il pubblico ministero dovrebbe iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome dell'indagato, si e' omesso di chiarire, nella motivazione della rilevanza del promosso incidente, se nel caso di specie in concreto sussistano, e quali siano, gli atti delle indagini preliminari che rimarrebbero coinvolti dalla sanzione di inutilizzabilita' che pure il rimettente mira a far scaturire dalla sua articolata denuncia. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 335, comma 1, 405, comma 2, e 406, comma 8, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Oristano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze