Corte costituzionale

Ordinanza n. 94/1998

Corte cost., ord. 1° aprile 1998, n. 94

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
94/1998
Data di deposito
1° aprile 1998
Data di decisione
25 marzo 1998
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuliano Vassalli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:94

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23778

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., nei confronti degli artt. 335, comma 1, 405, comma 2, e 406, comma 8, cod. proc. pen., in quanto, secondo il giudice 'a quo', in mancanza delle piu' precise determinazioni richieste dall'art. 2, numeri 35 e 48, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, praticamente consentono che l'iscrizione nell'apposito registro del nome della persona alla quale e' attribuito il reato venga effettuata dal pubblico ministero, in base a discrezionali valutazioni, in un momento successivo a quello in cui gli indizi di reita' siano emersi, con conseguente pregiudizievole spostamento della decorrenza dei termini per le indagini preliminari e senza che sia prevista la inutilizzabilita' degli atti di indagine compiuti in assenza della iscrizione immediata. Invero, a parte la impossibilita', per la Corte costituzionale, di indicare con determinatezza - come preteso, con quesito additivo, a fulcro delle dedotte censure, nella ordinanza di rinvio - il termine entro il quale il pubblico ministero dovrebbe iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome dell'indagato, si e' omesso di chiarire, nella motivazione della rilevanza del promosso incidente, se nel caso di specie in concreto sussistano, e quali siano, gli atti delle indagini preliminari che rimarrebbero coinvolti dalla sanzione di inutilizzabilita' che pure il rimettente mira a far scaturire dalla sua articolata denuncia. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 335, comma 1, 405, comma 2, e 406, comma 8, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Oristano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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