Corte costituzionale
Ordinanza n. 77/1998
Corte cost., ord. 26 marzo 1998, n. 77
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 77/1998
- Data di deposito
- 26 marzo 1998
- Data di decisione
- 23 marzo 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:77
Norme oggetto del giudizio
- art. 83, comma 1, lett. a), legge della Provincia autonoma di Trento n. 22 del 5 settembre 1991
Parametri
- art. 116, Costituzione
- statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 23795
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la Corte ha gia' chiarito che <<la necessita' di autorizzazione, comune a tutte le opere che hanno identiche caratteristiche edilizie o urbanistiche, e' correlata alla qualificazione oggettiva dell'intervento, senza che muti il tipo di provvedimento e venga richiesta la concessione anziche' l'autorizzazione quando vi sia la presenza di vincoli particolari>> - l'espressa previsione, contenuta nell'art. 7, secondo comma, del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, che non sono soggette ad autorizzazione, tra le altre, le opere minori ricadenti nelle aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), rende necessaria l'adozione di <<un apposito ed esplicito provvedimento, non trovando applicazione la disciplina del silenzio-assenso>> (sentenza n. 100 del 1994). Pertanto, l'ordinamento urbanistico provinciale, conformandosi alla predetta disciplina, non elimina la necessita' dell'autorizzazione espressa per le <<opere costituenti pertinenze al servizio di edifici gia' esistenti>>, qualora insistano su aree protette da vincoli, prevista appunto dall'art. 7, secondo comma, del d.l. n. 9 del 1982, citato. - Cfr., pure, S. nn. 178/1994, 200/1994 nonche' O. nn. 216/1994, 320/1994 e 485/1994. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 1, lettera a), della legge della provincia autonoma di Trento 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), nella parte in cui disciplina il regime delle "tettoie quali pertinenze di attività o di residenza", sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 116 e 117 della Costituzione, nonché agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, dal pretore di Trento, sezione distaccata di Borgo Valsugana, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1998.
Il cancelliere: Malvica
Testo integrale
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