Corte costituzionale

Ordinanza n. 460/1998

Corte cost., ord. 30 dicembre 1998, n. 460

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
460/1998
Data di deposito
30 dicembre 1998
Data di decisione
16 dicembre 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Massimo Vari
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:460

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 5, legge n. 175 del 5 febbraio 1992
  • art. 1, comma 3, legge n. 175 del 5 febbraio 1992
  • art. 1, comma 4, legge n. 175 del 5 febbraio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 24341

Manifesta infondatezza della questione, in quanto le disposizioni censurate, limitando la possibilita' di pubblicizzare la qualifica professionale a coloro che abbiano conseguito il diploma di specialista presso le scuole di specializzazione costituite nell'ambito delle universita', previa frequenza dei corsi di studio con esame finale contemplati dall'ordinamento universitario, ovvero abbiano acquisito specifiche esperienze presso le strutture sanitarie, secondo le modalita' previste dalla legge n. 175 del 1992, tendono a salvaguardare la salute dei cittadini. Peraltro, data l'impossibilita' di equiparare alle specializzazioni mediche, conseguite all'esito dei corsi previsti dall'ordinamento universitario, i titoli acquisiti presso strutture private, non puo' reputarsi inciso il parametro costituzionale dell'art. 3 Cost., giacche' esso non impedisce al legislatore ordinario di emanare norme differenziate quando la disparita' di trattamento sia fondata su presupposti logici obiettivi, i quali ragionevolmente ne giustifichino l'adozione. - Cfr. S. nn. 327/1998 e 454/1997. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, primo comma, 32, primo comma e 35, primo e secondo comma, della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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