Corte costituzionale
Ordinanza n. 460/1998
Corte cost., ord. 30 dicembre 1998, n. 460
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 460/1998
- Data di deposito
- 30 dicembre 1998
- Data di decisione
- 16 dicembre 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:460
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 5, legge n. 175 del 5 febbraio 1992
- art. 1, comma 3, legge n. 175 del 5 febbraio 1992
- art. 1, comma 4, legge n. 175 del 5 febbraio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 24341
Manifesta infondatezza della questione, in quanto le disposizioni censurate, limitando la possibilita' di pubblicizzare la qualifica professionale a coloro che abbiano conseguito il diploma di specialista presso le scuole di specializzazione costituite nell'ambito delle universita', previa frequenza dei corsi di studio con esame finale contemplati dall'ordinamento universitario, ovvero abbiano acquisito specifiche esperienze presso le strutture sanitarie, secondo le modalita' previste dalla legge n. 175 del 1992, tendono a salvaguardare la salute dei cittadini. Peraltro, data l'impossibilita' di equiparare alle specializzazioni mediche, conseguite all'esito dei corsi previsti dall'ordinamento universitario, i titoli acquisiti presso strutture private, non puo' reputarsi inciso il parametro costituzionale dell'art. 3 Cost., giacche' esso non impedisce al legislatore ordinario di emanare norme differenziate quando la disparita' di trattamento sia fondata su presupposti logici obiettivi, i quali ragionevolmente ne giustifichino l'adozione. - Cfr. S. nn. 327/1998 e 454/1997. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, primo comma, 32, primo comma e 35, primo e secondo comma, della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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