Corte costituzionale

Ordinanza n. 403/1998

Corte cost., ord. 12 dicembre 1998, n. 403

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
403/1998
Data di deposito
12 dicembre 1998
Data di decisione
10 dicembre 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernando Santosuosso
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:403

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 48, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973
  • art. 46, decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 24286

E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 77 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, 15, 16, 46, 47 e 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), laddove prevedono che l'indennita' integrativa speciale concorre alla formazione del reddito ed e' quindi assoggettata all'I.R.PE.F., in quanto - posto che sono gia' state dichiarate non fondate varie questioni di costituzionalita' di contenuto sostanzialmente identico a quella attuale; che e' stato pure riconosciuto, anche in presenza di un significativo tasso di inflazione, come il fenomeno della svalutazione della moneta non possa rendere illegittimo il prelievo fiscale (alla luce dell'art. 53 Cost.) per il solo fatto di accrescere oggettivamente l'incidenza di un determinato tributo; e che e' stato evidenziato come l'indennita' integrativa speciale, sorta inizialmente come elemento aggiuntivo e separato con finalita' di mantenimento del potere di acquisto delle retribuzioni (e delle pensioni) dei pubblici dipendenti erose dall'inflazione, sia andata progressivamente evolvendosi nel senso di diventare una componente vera e propria della retribuzione stessa - tale mutamento, recepito anche in numerosi recenti provvedimenti legislativi, dimostra che l'esclusione dall'obbligo tributario, comprensibile in origine, risulterebbe oggi del tutto ingiustificata. - S. nn. 126/1979, 239/1983, 277/1984, 115/1990, 243/1993. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 11, 15, 16, 46, 47 e 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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