Corte costituzionale
Ordinanza n. 395/1998
Corte cost., ord. 4 dicembre 1998, n. 395
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 395/1998
- Data di deposito
- 4 dicembre 1998
- Data di decisione
- 25 novembre 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:395
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 15 luglio 1988
- art. 13, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 15 luglio 1988
- art. 24, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 15 luglio 1988
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 15 luglio 1988
Parametri
- art. 6, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 116, Costituzione
- art. 100, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 3, comma 2, Costituzione
- art. 10, comma 1, Costituzione
- art. 6, comma 3, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 24263
Manifesta infondatezza della questione, gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 213 del 1998, nella quale la Corte ha osservato, tra l'altro, che la protezione della minoranza linguistica tedesca si basa sul principio di territorialita' e non su quello di personalita', ed ha percio' escluso che dall'invocato art. 100 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e dai parametri con questo messi in relazione, si possa desumere una interpretazione tale da imporre l'applicazione della normativa attuativa di tutela linguistica anche oltre l'ambito territoriale, solo in ragione dell'appartenenza linguistica dell'imputato, cosi' come richiesto dal giudice rimettente nel provvedimento di rinvio. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 13, 15 e 24 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 6, 10, primo comma - in relazione all'art. 6, terzo comma, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali -, 24 e 116 della Costituzione nonché all'art. 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Verona, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 4 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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