Corte costituzionale

Ordinanza n. 391/1998

Corte cost., ord. 27 novembre 1998, n. 391

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
391/1998
Data di deposito
27 novembre 1998
Data di decisione
23 novembre 1998
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:391

Norme oggetto del giudizio

  • art. 31, regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928
  • art. 9, legge n. 1766 del 16 giugno 1927
  • art. 30, regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928
  • art. 71, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 10, legge n. 1766 del 16 giugno 1927
  • art. 66, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 29, regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928

Parametri

Massime

Massima n. 24260

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 66 e 71 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382); 9 e 10 l. 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno); 29, 30 e 31 r.d. 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno), sollevata con riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 Cost., in quanto - posto che il procedimento di legittimazione previsto dall'art. 9 l. n. 766 del 1927 (oggetto di domanda proposta nel giudizio 'a quo') ha natura amministrativa e non giurisdizionale, salvo nel caso in cui insorga controversia tra le parti circa la sussistenza dei presupposti per la legittimazione; e che nel caso di specie non consta dall'ordinanza di rimessione, ne' risulta altrimenti, se nel procedimento 'a quo' sia insorta tra le parti una controversia siffatta - in assenza di tale precisazione non puo' stabilirsi se il procedimento nel corso del quale e' stata sollevata la questione di legittimita' costituzionale debba considerarsi di natura amministrativa o giurisdizionale. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 66 e 71 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382); 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno); 29, 30 e 31 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 della Costituzione, dal Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici dell'Abruzzo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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