Corte costituzionale
Ordinanza n. 391/1998
Corte cost., ord. 27 novembre 1998, n. 391
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 391/1998
- Data di deposito
- 27 novembre 1998
- Data di decisione
- 23 novembre 1998
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:391
Norme oggetto del giudizio
- art. 31, regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928
- art. 9, legge n. 1766 del 16 giugno 1927
- art. 30, regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928
- art. 71, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 10, legge n. 1766 del 16 giugno 1927
- art. 66, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 29, regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928
Parametri
Massime
Massima n. 24260
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 66 e 71 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382); 9 e 10 l. 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno); 29, 30 e 31 r.d. 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno), sollevata con riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 Cost., in quanto - posto che il procedimento di legittimazione previsto dall'art. 9 l. n. 766 del 1927 (oggetto di domanda proposta nel giudizio 'a quo') ha natura amministrativa e non giurisdizionale, salvo nel caso in cui insorga controversia tra le parti circa la sussistenza dei presupposti per la legittimazione; e che nel caso di specie non consta dall'ordinanza di rimessione, ne' risulta altrimenti, se nel procedimento 'a quo' sia insorta tra le parti una controversia siffatta - in assenza di tale precisazione non puo' stabilirsi se il procedimento nel corso del quale e' stata sollevata la questione di legittimita' costituzionale debba considerarsi di natura amministrativa o giurisdizionale. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 66 e 71 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382); 9 e 10 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno); 29, 30 e 31 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9, 24 e 97 della Costituzione, dal Commissario regionale per il riordinamento degli usi civici dell'Abruzzo, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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