Corte costituzionale
Ordinanza n. 368/1998
Corte cost., ord. 6 novembre 1998, n. 368
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 368/1998
- Data di deposito
- 6 novembre 1998
- Data di decisione
- 28 ottobre 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:368
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24215
Manifesta infondatezza delle questioni, gia' dichiarate non fondate con la sentenza n. 53/1998, nella quale la Corte ha sottolineato, in particolare, che il legislatore non ha travalicato il limite della razionalita' nell'opera - affidata alla sua discrezionalita' - di conformazione degli istituti del processo tributario a quelli del rito civile, ed ha affermato, nel contempo, l'inidoneita' del richiamo al parametro dell'art. 97 Cost., riguardante le sole leggi che concernono in senso proprio l'ordinamento ed il funzionamento degli uffici giudiziari relativamente all'aspetto amministrativo. Peraltro, in ordine a quanto ulteriormente prospettato in riferimento all'asserita violazione del principio di eguaglianza, basta solo rilevare le disomogeneita' fra l'ipotesi di rinuncia al ricorso e quella di cessazione della materia del contendere e, dunque, la non configurabilita' della dedotta disparita' di trattamento emergente dalla comparazione tra gli artt. 44 e 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. - Cfr., pure, S. nn. 182/1996 e 225/1996. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate - in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113, della Costituzione - dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza e dalla Commissione tributaria provinciale di Modena, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1998
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositato in cancelleria il 6 novembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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