Corte costituzionale

Ordinanza n. 368/1998

Corte cost., ord. 6 novembre 1998, n. 368

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
368/1998
Data di deposito
6 novembre 1998
Data di decisione
28 ottobre 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:368

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24215

Manifesta infondatezza delle questioni, gia' dichiarate non fondate con la sentenza n. 53/1998, nella quale la Corte ha sottolineato, in particolare, che il legislatore non ha travalicato il limite della razionalita' nell'opera - affidata alla sua discrezionalita' - di conformazione degli istituti del processo tributario a quelli del rito civile, ed ha affermato, nel contempo, l'inidoneita' del richiamo al parametro dell'art. 97 Cost., riguardante le sole leggi che concernono in senso proprio l'ordinamento ed il funzionamento degli uffici giudiziari relativamente all'aspetto amministrativo. Peraltro, in ordine a quanto ulteriormente prospettato in riferimento all'asserita violazione del principio di eguaglianza, basta solo rilevare le disomogeneita' fra l'ipotesi di rinuncia al ricorso e quella di cessazione della materia del contendere e, dunque, la non configurabilita' della dedotta disparita' di trattamento emergente dalla comparazione tra gli artt. 44 e 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. - Cfr., pure, S. nn. 182/1996 e 225/1996. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate - in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113, della Costituzione - dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza e dalla Commissione tributaria provinciale di Modena, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 1998

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositato in cancelleria il 6 novembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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