Corte costituzionale
Ordinanza n. 358/1998
Corte cost., ord. 21 ottobre 1998, n. 358
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 358/1998
- Data di deposito
- 21 ottobre 1998
- Data di decisione
- 14 ottobre 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:358
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 11, legge n. 223 del 6 agosto 1990
- art. 31, comma 3, legge n. 223 del 6 agosto 1990
Parametri
Massime
Massima n. 24195
Manifesta infondatezza della questione, in quanto le norme costituzionali invocate a parametro nell'incidente di costituzionalita' di cui si tratta risultano radicalmente inidonee ad argomentare la illegittimita' costituzionale delle disposizioni sottoposte al giudizio della Corte. Invero - premesso che il giudice rimettente, in sede di opposizione al provvedimento sanzionatorio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, preso a norma dell'art. 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (recante: <<Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato>>), dubita della legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 21, 24 e 25, secondo comma, Cost., dell'art. 15, comma 11, e dello stesso art. 31, comma 3, della legge n. 223 del 1990, che fanno divieto di trasmissione televisiva dei film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di diciotto anni, prevedendo la relativa sanzione per il caso di violazione del divieto - le diverse questioni che possono porsi circa i poteri dell'autorita' amministrativa sulla programmazione dei film, a norma degli artt. 1-7 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e circa la difesa delle posizioni soggettive che possono venire in considerazione a tale proposito, sono assegnate dalla legge alla giurisdizione amministrativa, chiamata a pronunziarsi, su ricorso degli interessati, anche nel merito. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 11, e 31, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 21, 24 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Caltagirone, sezione distaccata di Mineo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 ottobre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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