Corte costituzionale

Ordinanza n. 343/1998

Corte cost., ord. 24 luglio 1998, n. 343

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
343/1998
Data di deposito
24 luglio 1998
Data di decisione
14 luglio 1998
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
GUIZZI
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:343

Norme oggetto del giudizio

  • art. 51, legge n. 132 del 12 febbraio 1968

Parametri

Massime

Massima n. 24141

E' manifestamente inammissibile per difetto di motivazione, da parte del rimettente Consiglio di Stato, in punto di perdurante rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 41, 42, 117, 118 e 87 Cost., nei confronti dell'art. 51 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera) che attribuiva al Ministro della sanita' il potere di regolare, con proprio decreto, i requisiti tecnici e costruttivi - nonche' le attrezzature - delle case di cura private, l'ordinamento dei servizi e del personale delle medesime e i requisiti necessari per l'esercizio in esse delle funzioni di direttore sanitario responsabile. Invero, in una situazione processuale come quella in cui l'atto di promovimento e' stato emesso, a distanza di oltre sedici anni dal ricorso in appello - con cui il giudizio di provenienza era stato instaurato - contro la sentenza n. 334 del 1979 - con la quale il TAR del Lazio aveva respinto un ricorso contro il decreto del Ministero della sanita' emanato, sulla base della denunciata disposizione, il 5 agosto 1977 - e dopo il sopravvenire di una complessa normativa, in cui si era inserito il d.P.C.m. 27 giugno 1986 che, recando una nuova disciplina dell'intera materia, aveva, se non tacitamente abrogato, certamente modificato la norma censurata - situazione processuale nella quale - secondo i principi enunciati al riguardo dalla Corte costituzionale - piu' rigoroso era dunque l'onere, per l'autorita' rimettente, di indicare i concreti elementi della fattispecie sottoposta al suo esame e di esporre le argomentazioni che fondano il giudizio di rilevanza, l'ordinanza di rinvio non offre in proposito adeguati elementi descrittivi - specie per cio' che riguarda la posizione, originaria e attuale, delle case di cura ricorrenti nel giudizio 'a quo', non costituitesi davanti alla Corte - ma solo apodittiche affermazioni circa gli effetti di un'ipotetica sentenza di accoglimento, risultando di conseguenza del tutto carenti i requisiti richiesti per poter dare ingresso al promosso incidente. - Riguardo alla necessita', in certe situazioni, che il giudizio sulla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale nel giudizio 'a quo', sia particolarmente rigoroso, v. O. nn. 79/1988 e 419/1977. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera), sollevata, in riferimento agli artt. 41, 42, 87, 117 e 118 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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