Corte costituzionale

Ordinanza n. 34/1998

Corte cost., ord. 26 febbraio 1998, n. 34

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
34/1998
Data di deposito
26 febbraio 1998
Data di decisione
23 febbraio 1998
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:34

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 3, legge n. 772 del 15 dicembre 1972
  • art. 2, legge n. 695 del 24 dicembre 1974

Parametri

Massime

Massima n. 23943

E' manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza - essendo stata prospettata in via ipotetica, in vista di una evenienza futura - la questione di costituzionalita' dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 23, 27, terzo comma, e 52, secondo comma Cost., sotto il profilo che tale norma non esclude la possibilita' di pronunciare piu' di una condanna per un reato contrassegnato dal <<rifiuto>> del servizio militare di leva, benche' diverso, per i motivi del rifiuto stesso, o per il tempo della sua manifestazione, dal reato previsto nel secondo comma dell'art. 8 (rifiuto di servizio militare di leva per i motivi stabiliti dall'art. 1, stessa legge). Posto, infatti, che il principio affermato nella sentenza n. 43 del 1997, della quale il giudice rimettente chiede l'applicazione, concerne l'ipotesi in cui a una prima condanna non faccia seguito, per un motivo legalmente previsto, l'esecuzione della pena - condizione per l'operativita' della clausola di esonero dal servizio di cui al terzo comma dell'art. 8 - con ulteriore chiamata alle armi e conseguente procedimento penale, nella persistenza della condotta di rifiuto, risulta invece dalla ordinanza di rimessione, che nel giudizio principale l'imputato e' chiamato a rispondere per la prima volta del reato militare di mancanza alla chiamata, per motivi non riconducibili a quelli di cui all'art. 1 della legge n. 772 del 1972 e che quindi nel giudizio 'a quo' non puo' porsi alcun problema di ripetizione della condanna e di ulteriore irrogazione di una pena ne' puo' venire in rilievo la predetta clausola di esonero dal servizio. red.: A. M. Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n.695 (Modifiche agli artt. 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 23, 27, terzo comma, e 52, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale militare di Padova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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