Corte costituzionale
Ordinanza n. 33/1998
Corte cost., ord. 26 febbraio 1998, n. 33
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 33/1998
- Data di deposito
- 26 febbraio 1998
- Data di decisione
- 23 febbraio 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:33
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23784
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che, con la sentenza n. 81 del 1991, la Corte ha introdotto nella disciplina del giudizio abbreviato il controllo del giudice sul dissenso del pubblico ministero, come garanzia rispetto ad un possibile diniego ingiustificato, e <<ha indicato al contempo il criterio alla stregua del quale verificare la legittimita' del dissenso, cioe' la definibilita' del processo allo stato degli atti, riconoscendo cosi' al giudice del merito il potere di applicare la riduzione di un terzo della pena quando il mancato consenso risulti ingiustificato>> - nella predetta riconfigurazione dello schema procedimentale del rito speciale, i dubbi di costituzionalita' prospettati dal rimettente perdono rilievo, poiche' il sindacato del giudice, anche dell'impugnazione, sulla legittimita' del diniego del giudizio abbreviato consente di applicare all'imputato la riduzione di pena quando la mancata trattazione del processo nella forma abbreviata sia dipesa da un dissenso ingiustificato dell'accusa, cosi' da escludere che possano ravvisarsi gli inconvenienti e le arbitrarie differenziazioni tra imputati, lamentati dal giudice 'a quo'. - Cfr., pure, S. n. 284/1990. In altre pronunzie - S. nn. 442/1994 e 92/1992 - la Corte ha sottolineato come la pura e semplice eliminazione del presupposto del consenso del pubblico ministero verrebbe a determinare ulteriori disarmonie di dubbia costituzionalita' nel sistema, poiche' alla perdita, per l'accusa, della facolta' di interloquire sulla scelta del rito dovrebbero accompagnarsi una nuova disciplina sull'esercizio del diritto alla prova e una modifica delle limitazioni alla facolta' di impugnazione, secondo scelte e soluzioni che sono affidate al legislatore. red. G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25 e 101, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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