Corte costituzionale

Ordinanza n. 33/1998

Corte cost., ord. 26 febbraio 1998, n. 33

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
33/1998
Data di deposito
26 febbraio 1998
Data di decisione
23 febbraio 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:33

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23784

Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che, con la sentenza n. 81 del 1991, la Corte ha introdotto nella disciplina del giudizio abbreviato il controllo del giudice sul dissenso del pubblico ministero, come garanzia rispetto ad un possibile diniego ingiustificato, e <<ha indicato al contempo il criterio alla stregua del quale verificare la legittimita' del dissenso, cioe' la definibilita' del processo allo stato degli atti, riconoscendo cosi' al giudice del merito il potere di applicare la riduzione di un terzo della pena quando il mancato consenso risulti ingiustificato>> - nella predetta riconfigurazione dello schema procedimentale del rito speciale, i dubbi di costituzionalita' prospettati dal rimettente perdono rilievo, poiche' il sindacato del giudice, anche dell'impugnazione, sulla legittimita' del diniego del giudizio abbreviato consente di applicare all'imputato la riduzione di pena quando la mancata trattazione del processo nella forma abbreviata sia dipesa da un dissenso ingiustificato dell'accusa, cosi' da escludere che possano ravvisarsi gli inconvenienti e le arbitrarie differenziazioni tra imputati, lamentati dal giudice 'a quo'. - Cfr., pure, S. n. 284/1990. In altre pronunzie - S. nn. 442/1994 e 92/1992 - la Corte ha sottolineato come la pura e semplice eliminazione del presupposto del consenso del pubblico ministero verrebbe a determinare ulteriori disarmonie di dubbia costituzionalita' nel sistema, poiche' alla perdita, per l'accusa, della facolta' di interloquire sulla scelta del rito dovrebbero accompagnarsi una nuova disciplina sull'esercizio del diritto alla prova e una modifica delle limitazioni alla facolta' di impugnazione, secondo scelte e soluzioni che sono affidate al legislatore. red. G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 438 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25 e 101, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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