Corte costituzionale
Ordinanza n. 32/1998
Corte cost., ord. 26 febbraio 1998, n. 32
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 32/1998
- Data di deposito
- 26 febbraio 1998
- Data di decisione
- 23 febbraio 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:32
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23742
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nei confronti dell'art. 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto, ad avviso del giudice 'a quo', per i contratti -in tale articolo contemplati- di locazione di immobili urbani destinati a particolari attivita' (ricreative, assistenziali ecc.) o a sede di partiti e sindacati, o stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualita' di conduttori, consentirebbe al locatore - diversamente da quanto disposto in generale per le locazioni di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo - di esercitare alla prima scadenza la facolta' di diniego della rinnovazione - prevista dall'art. 28 della stessa legge - indipendentemente dalla sussistenza dei particolari motivi a tal fine richiesti dall'art. 29. La interpretazione della norma denunciata, che sorregge la censura di incostituzionalita', pur se confortata da una sentenza della Corte di cassazione, e' infatti in contrasto con altre decisioni della stessa Corte, e da ultimo anche delle Sezioni unite, il cui indirizzo, nel senso della applicabilita' anche ai su indicati contratti dell'intera disciplina della durata della locazione contenuta nel citato art. 28, e quindi anche della disposizione del secondo comma limitativa della suddetta facolta' di diniego, va considerato diritto vivente. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal tribunale di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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