Corte costituzionale

Ordinanza n. 32/1998

Corte cost., ord. 26 febbraio 1998, n. 32

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
32/1998
Data di deposito
26 febbraio 1998
Data di decisione
23 febbraio 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:32

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23742

E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., nei confronti dell'art. 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto, ad avviso del giudice 'a quo', per i contratti -in tale articolo contemplati- di locazione di immobili urbani destinati a particolari attivita' (ricreative, assistenziali ecc.) o a sede di partiti e sindacati, o stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualita' di conduttori, consentirebbe al locatore - diversamente da quanto disposto in generale per le locazioni di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo - di esercitare alla prima scadenza la facolta' di diniego della rinnovazione - prevista dall'art. 28 della stessa legge - indipendentemente dalla sussistenza dei particolari motivi a tal fine richiesti dall'art. 29. La interpretazione della norma denunciata, che sorregge la censura di incostituzionalita', pur se confortata da una sentenza della Corte di cassazione, e' infatti in contrasto con altre decisioni della stessa Corte, e da ultimo anche delle Sezioni unite, il cui indirizzo, nel senso della applicabilita' anche ai su indicati contratti dell'intera disciplina della durata della locazione contenuta nel citato art. 28, e quindi anche della disposizione del secondo comma limitativa della suddetta facolta' di diniego, va considerato diritto vivente. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal tribunale di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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