Corte costituzionale

Ordinanza n. 293/1998

Corte cost., ord. 18 luglio 1998, n. 293

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
293/1998
Data di deposito
18 luglio 1998
Data di decisione
7 luglio 1998
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:293

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24132

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 27 Cost., delle disposizioni degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) che prevedono rispettivamente il diniego e la revoca della patente di guida nei confronti di chi - tra le altre ipotesi - sia o sia stato sottoposto a una misura di sicurezza personale, salvi gli effetti della riabilitazione. La questione e' stata infatti sollevata dal Magistrato di sorveglianza nel corso di un procedimento per l'accertamento della pericolosita' sociale di un condannato ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata, instaurato a norma dell'art. 679 cod. proc. pen., nel quale la soluzione del promosso incidente non potrebbe spiegare alcuna influenza. Atteso che - come la Corte ha gia' rilevato nel decidere analoga questione - nella contestata disciplina del codice della strada la sottoposizione a una misura di sicurezza - al pari della sottoposizione a una misura di prevenzione o della dichiarazione di pericolosita' qualificata - costituisce un presupposto delle determinazioni amministrative (di competenza del prefetto) in tema di rilascio o revoca della patente, e pertanto il magistrato di sorveglianza non e', ne' puo' essere, in alcun modo chiamato a fare applicazione delle norme impugnate; norme che peraltro in nessun modo possono configurarsi quali aspetti del complessivo contenuto prescrittivo delle misure di sicurezza. - O. n. 253/1995, ma ved. anche S. n. 109/1983. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.

Il cancelliere: Malvica

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze