Corte costituzionale
Ordinanza n. 293/1998
Corte cost., ord. 18 luglio 1998, n. 293
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 293/1998
- Data di deposito
- 18 luglio 1998
- Data di decisione
- 7 luglio 1998
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- MIRABELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:293
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 24132
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 27 Cost., delle disposizioni degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) che prevedono rispettivamente il diniego e la revoca della patente di guida nei confronti di chi - tra le altre ipotesi - sia o sia stato sottoposto a una misura di sicurezza personale, salvi gli effetti della riabilitazione. La questione e' stata infatti sollevata dal Magistrato di sorveglianza nel corso di un procedimento per l'accertamento della pericolosita' sociale di un condannato ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata, instaurato a norma dell'art. 679 cod. proc. pen., nel quale la soluzione del promosso incidente non potrebbe spiegare alcuna influenza. Atteso che - come la Corte ha gia' rilevato nel decidere analoga questione - nella contestata disciplina del codice della strada la sottoposizione a una misura di sicurezza - al pari della sottoposizione a una misura di prevenzione o della dichiarazione di pericolosita' qualificata - costituisce un presupposto delle determinazioni amministrative (di competenza del prefetto) in tema di rilascio o revoca della patente, e pertanto il magistrato di sorveglianza non e', ne' puo' essere, in alcun modo chiamato a fare applicazione delle norme impugnate; norme che peraltro in nessun modo possono configurarsi quali aspetti del complessivo contenuto prescrittivo delle misure di sicurezza. - O. n. 253/1995, ma ved. anche S. n. 109/1983. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.
Il cancelliere: Malvica
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze