Corte costituzionale

Ordinanza n. 263/1998

Corte cost., ord. 9 luglio 1998, n. 263

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
263/1998
Data di deposito
9 luglio 1998
Data di decisione
30 giugno 1998
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:263

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, decreto-legge n. 132 del 19 marzo 1996
  • art. 7-ter, decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989
  • art. 7-quinquies, comma 5, decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989
  • art. 7-septies, comma 2, decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989
  • art. 7-septies, comma 1, decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989
  • art. 7, decreto-legge n. 489 del 18 novembre 1995
  • legge n. 39 del 28 febbraio 1990
  • decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989

Parametri

Massime

Massima n. 23982

Deve ordinarsi la restituzione ai giudici 'a quibus' degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in materia di regolamentazione dell'immigrazione e dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale di cittadini extracomunitari, nei confronti degli artt. 7-septies, commi 1 e 2, e 7-ter, del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416 (convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1990, n. 39) - introdotti dall'art. 7 del d.l. 19 marzo 1996, n. 132, ed impugnati, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 Cost., il primo in quanto prevede, per il reato di mancata esibizione, da parte dell'extracomunitario, del documento di identificazione, un aumento di pena a carico di chi gia' risultasse colpito da un provvedimento di espulsione, anche se tale provvedimento non e' ancora definitivo, ed il secondo in quanto permette, nei confronti dell'arrestato in flagranza per uno dei delitti ivi indicati, che sia disposta l'espulsione in base a richiesta non motivata del pubblico ministero - e dell'art. 7-quinquies, aggiunto a sua volta al d.l. n. 416 del 1989 dall'art. 7 del d.l. 18 novembre 1995, n. 489, e contestato, in riferimento agli artt. 2, 24, primo e secondo comma, e 113, primo comma, Cost., in quanto, al comma 5, concede al cittadino extracomunitario espulso, un termine di solo sette giorni per impugnare il provvedimento, ed un termine di solo tre giorni per depositare, presso la segreteria del TAR, il ricorso notificato. Infatti, ai due decreti-legge in cui hanno fonte le disposizioni censurate - non convertiti in legge nel termine prescritto e non piu' reiterati dopo il d.l. n. 477 del 1996, ultimo della serie - hanno fatto seguito l'art. 1 della legge 9 dicembre 1996, n. 617 - che ha stabilito la validita' degli atti e dei provvedimenti adottati sulla base di detti decreti, facendone salvi gli effetti - e, da ultimo, la legge 6 marzo 1998, n. 40 - che ha dettato in materia una nuova normativa - e pertanto e' necessario che le autorita' rimettenti valutino se le questioni siano tuttora rilevanti nei giudizi principali. - Nello stesso senso, su analoga questione, O. n. 252/1997. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di Vercelli e al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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