Corte costituzionale
Ordinanza n. 223/1998
Corte cost., ord. 19 giugno 1998, n. 223
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 223/1998
- Data di deposito
- 19 giugno 1998
- Data di decisione
- 1° giugno 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:223
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, n. 2, ultimo co., decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957
- art. 402, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
Parametri
Massime
Massima n. 24003
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 4, 34 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 403 (recte: 402), comma 4, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui rinvia all'art. 2, n. 2, ultimo comma, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (T.u. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), per quanto concerne il limite di eta' minimo del compimento del diciottesimo anno di eta' per partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle scuole statali, in quanto questione analoga e' gia' stata dichiarata non fondata e non sono stati proposti argomenti nuovi tali da indurre ad un diverso scrutinio di costituzionalita'. - S. n. 466/1997. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 403 (recte: 402), comma 4, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) nella parte in cui rinvia all'art. 2, numero 2, ultimo comma del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 34, 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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