Corte costituzionale
Ordinanza n. 204/1998
Corte cost., ord. 3 giugno 1998, n. 204
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 204/1998
- Data di deposito
- 3 giugno 1998
- Data di decisione
- 20 maggio 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:204
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, lett. s), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 6, comma 1, lett.b), decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
- legge n. 638 del 11 novembre 1983
- art. 11, comma 38, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
- art. 2, comma 14, legge n. 335 del 8 agosto 1995
- art. 4, comma 1, decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 23961
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 31, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto: dell'art. 6, primo comma, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (come modificato dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'art. 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335); dell'art. 3, comma 1, lettera s), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nella parte in cui attribuisce rilievo, ai fini dell'integrazione al trattamento minimo, ai redditi del coniuge del pensionato, escludendola quando il pensionato sia titolare di redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo, giacche', come la Corte ha affermato nel dichiarare non fondata analoga questione (sentenza n. 127 del 1997), il legislatore - che, in relazione alla caratteristica di questo intervento solidaristico, diretto a far fronte alle esigenze di vita del titolare della pensione e della sua famiglia, puo' condizionare, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, l'attribuzione e l'ammontare dell'integrazione della pensione contributiva agli altri redditi del pensionato e della sua famiglia - ha considerato, non irragionevolmente, il reddito dei coniugi, sui quali solitamente gravano gli oneri relativi alle esigenze di vita della famiglia, determinando l'importo dei redditi cumulati che escludono l'integrazione in misura adeguatamente superiore a quella dei redditi propri del pensionato che determinano analoga esclusione. - Cfr. S. n. 127/1997. red.: S. Evangelista
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto: dell'art. 6, primo comma, lettera b) del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e dall'art. 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare); dell'art. 3, comma 1, lettera s), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale); sollevata, in riferimento agli artt. 3, 31, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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