Corte costituzionale
Ordinanza n. 158/1998
Corte cost., ord. 8 maggio 1998, n. 158
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 158/1998
- Data di deposito
- 8 maggio 1998
- Data di decisione
- 4 maggio 1998
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:158
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 431 del 8 agosto 1985
- art. 7, legge n. 1497 del 29 giugno 1939
- art. 1-sexies, decreto-legge n. 312 del 27 giugno 1985
- art. 1-ter, decreto-legge n. 312 del 27 giugno 1985
Parametri
Massime
Massima n. 23883
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate nei confronti degli artt. 1-ter e 1-sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotti dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, e dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), denunciati, sotto molteplici profili, in riferimento agli artt. 25, 9, secondo comma, 3, 13 e 27 Cost., in quanto, nei casi di opere (nella specie: costruzione di una veranda in legno) realizzate senza la prescritta autorizzazione in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, sono previste sanzioni penali anche quando l'autorizzazione (nella specie del Sindaco) sia stata successivamente accordata. Ribaditi i principi affermati dalla Corte costituzionale - nel dichiarare prive di fondamento analoghe questioni - riguardo alla compatibilita' delle norme impugnate con il principio di legalita', in relazione ai diversi motivi (pretesa indeterminatezza delle fattispecie e delle sanzioni, accentuata severita' del trattamento, non richiesto accertamento della offensivita' del reato) per cui se ne era assunta la violazione; ai criteri di integralita' e globalita' a cui nell'attuale legislazione in materia - a differenza di quella precedente - e' improntata la tutela del paesaggio, ed ai rapporti tra questa e la tutela ambientale, va particolarmente sottolineato che e' certo ammissibile sul piano costituzionale, - allorche' il bene tutelato (e nella specie tutelato dal principio fondamentale sancito dall'art. 9 Cost.) per il suo valore, come apprezzato dal legislatore, esiga protezione anche da potenziali interventi di manomissione, e quindi, secondo un principio desumibile dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, in relazione all'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, come modificato dall'art. 1 del d.l. n. 312 del 1985, nel testo risultante dall'art. 1 della legge di conversione n. 431, il legislatore ritenga imprescindibile la verifica preventiva della conciliabilita' dell'attivita' privata con l'interesse pubblico tutelato - che l'autorizzazione, se intervenuta dopo l'inizio - dell'attivita' soggetta al necessario previo controllo paesaggistico, non sia sufficiente a rimuoverne in via generale l'antigiuridicita'. A meno che, beninteso, non si inserisca, tra le norme applicabili, una espressa previsione di sanatoria, come quella (assoggettata a precise prefigurate condizioni) contenuta nell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che pero' riguarda esclusivamente la materia urbanistica. - Cfr. S. nn. 247/1997, 67/1992, 151/1986, 122/1993, 269/1993, 318/1996 e 46/1995, e O. nn. 68/1998 e 431/1991. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1-ter e 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotti dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, e dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) sollevate, in riferimento agli artt. 25, 9, secondo comma, 3, 13, e 27 della Costituzione, dal pretore di Camerino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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