Corte costituzionale

Ordinanza n. 158/1998

Corte cost., ord. 8 maggio 1998, n. 158

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
158/1998
Data di deposito
8 maggio 1998
Data di decisione
4 maggio 1998
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:158

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 431 del 8 agosto 1985
  • art. 7, legge n. 1497 del 29 giugno 1939
  • art. 1-sexies, decreto-legge n. 312 del 27 giugno 1985
  • art. 1-ter, decreto-legge n. 312 del 27 giugno 1985

Parametri

Massime

Massima n. 23883

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate nei confronti degli artt. 1-ter e 1-sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotti dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, e dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), denunciati, sotto molteplici profili, in riferimento agli artt. 25, 9, secondo comma, 3, 13 e 27 Cost., in quanto, nei casi di opere (nella specie: costruzione di una veranda in legno) realizzate senza la prescritta autorizzazione in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, sono previste sanzioni penali anche quando l'autorizzazione (nella specie del Sindaco) sia stata successivamente accordata. Ribaditi i principi affermati dalla Corte costituzionale - nel dichiarare prive di fondamento analoghe questioni - riguardo alla compatibilita' delle norme impugnate con il principio di legalita', in relazione ai diversi motivi (pretesa indeterminatezza delle fattispecie e delle sanzioni, accentuata severita' del trattamento, non richiesto accertamento della offensivita' del reato) per cui se ne era assunta la violazione; ai criteri di integralita' e globalita' a cui nell'attuale legislazione in materia - a differenza di quella precedente - e' improntata la tutela del paesaggio, ed ai rapporti tra questa e la tutela ambientale, va particolarmente sottolineato che e' certo ammissibile sul piano costituzionale, - allorche' il bene tutelato (e nella specie tutelato dal principio fondamentale sancito dall'art. 9 Cost.) per il suo valore, come apprezzato dal legislatore, esiga protezione anche da potenziali interventi di manomissione, e quindi, secondo un principio desumibile dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, in relazione all'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977, come modificato dall'art. 1 del d.l. n. 312 del 1985, nel testo risultante dall'art. 1 della legge di conversione n. 431, il legislatore ritenga imprescindibile la verifica preventiva della conciliabilita' dell'attivita' privata con l'interesse pubblico tutelato - che l'autorizzazione, se intervenuta dopo l'inizio - dell'attivita' soggetta al necessario previo controllo paesaggistico, non sia sufficiente a rimuoverne in via generale l'antigiuridicita'. A meno che, beninteso, non si inserisca, tra le norme applicabili, una espressa previsione di sanatoria, come quella (assoggettata a precise prefigurate condizioni) contenuta nell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che pero' riguarda esclusivamente la materia urbanistica. - Cfr. S. nn. 247/1997, 67/1992, 151/1986, 122/1993, 269/1993, 318/1996 e 46/1995, e O. nn. 68/1998 e 431/1991. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1-ter e 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotti dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, e dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) sollevate, in riferimento agli artt. 25, 9, secondo comma, 3, 13, e 27 della Costituzione, dal pretore di Camerino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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