Corte costituzionale

Ordinanza n. 147/1998

Corte cost., ord. 23 aprile 1998, n. 147

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
147/1998
Data di deposito
23 aprile 1998
Data di decisione
20 aprile 1998
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:147

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23860

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale proposta, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nei confronti dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) in quanto, con l'estendere ad altre ipotesi il regime gia' adottato, con l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per i crediti previdenziali, avrebbe introdotto "per gli emolumenti di natura retributiva spettanti ai dipendenti privati", in caso di ritardato pagamento, la regola della non cumulabilita' degli interessi legali con la rivalutazione monetaria, in tal modo tacitamente abrogando l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.. La questione risulta infatti sollevata muovendo da una premessa interpretativa - quella cioe' della applicabilita' della norma censurata al rapporto di lavoro privato - tutt'altro che pacifica in dottrina e in giurisprudenza, e pertanto, in base al principio, piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, per cui, in linea di massima, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perche' e' possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne) ma perche' e' impossibile darne interpretazioni costituzionali, il giudice 'a quo' avrebbe dovuto, nel caso, in assenza di un diritto c.d. vivente, porsi, prima di promuovere l'incidente, il problema di una lettura della contestata disposizione in senso conforme a Costituzione, alternativa a quella accolta nella ordinanza di rimessione, il che invece non ha fatto, astenendosi anche dal motivare in ordine alla scelta interpretativa operata. - Riguardo ai principi su richiamati circa i rapporti tra interpretazione della legge e giudizio di costituzionalita', v., in particolare, S. nn. 356/1996 e 307/1996. red.: S. Pomodoro

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal pretore di Rovigo con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze