Corte costituzionale
Sentenza n. 94/1997
Corte cost., sent. 11 aprile 1997, n. 94
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 94/1997
- Data di deposito
- 11 aprile 1997
- Data di decisione
- 26 marzo 1997
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Vassalli
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:94
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23191
Sono inammissibili: a) - le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 425 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, quanto meno nell'ipotesi in cui sia in corso di applicazione una misura cautelare e l'imputato versi in condizioni di incapacita' a partecipare al procedimento, la possibilita' di emettere sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilita', e dell'art. 71, stesso codice, nella parte in cui stabilisce la necessita' di pronunciare ordinanza di sospensione del procedimento anche nell'ipotesi in cui, pur potendosi prevedere in dibattimento la emissione di sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilita', il giudice della udienza preliminare debba disporre il rinvio a giudizio, sollevate con riferimento all'art. 3 Cost.; b) - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 425 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di persona non imputabile al momento del fatto e incapace di partecipare coscientemente al processo, non debba emettersi sentenza di non luogo a procedere allorche' risulti evidente la materiale attribuibilita' del fatto all'imputato, sollevata con riferimento agli artt. 24 e 112 Cost., in quanto la parcellizzazione delle ipotesi prospettate (a prescindere da seri dubbi di legittimita' delle soluzioni avanzate) dimostra l'impossibilita' di risolvere sul piano costituzionale una gamma quanto mai variegata di possibili opzioni, che soltanto il legislatore e' abilitato a compiere. - S. nn. 41/1993, 71/1996. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili:
le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 425 e 71 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di S.Maria Capua Vetere con l'ordinanza in epigrafe;
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1997.
Il Presidente e redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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