Corte costituzionale
Sentenza n. 79/1997
Corte cost., sent. 3 aprile 1997, n. 79
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 79/1997
- Data di deposito
- 3 aprile 1997
- Data di decisione
- 24 marzo 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:79
Norme oggetto del giudizio
- art. 46, comma 6, legge n. 203 del 3 maggio 1982
- art. 55, legge n. 392 del 27 luglio 1978
Parametri
Massime
Massima n. 23166
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma 1 (in relazione all'art. 55 l. 27 luglio 1978, n. 392), 24, commi 1 e 2, e 42, comma 2, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 46, comma 6, l. 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) - nella parte in cui consente al conduttore di sanare la morosita' mediante il semplice pagamento dei canoni scaduti, rivalutati e aumentati degli interessi legali, senza prevedere altresi' il pagamento delle spese processuali - in quanto, con riferimento all'asserita violazione del principio di uguaglianza, la non simmetrica costruzione della disposizione impugnata e di quella assunta come 'tertium comparationis' (art. 55 l. n. 392 del 1978), lungi dal determinare la prospettata disparita' di trattamento, trova la sua giustificazione nella diversita' di 'ratio' sottesa ai due strumenti procedimentali, che costituiscono sistemi in se' compiuti, affatto autonomi e diretti a regolare materie non omogenee; ed in quanto, con riferimento alla denunciata lesione dei diritti di difesa e di azione - posto che la disposizione in esame si limita a ricollegare al pagamento dei canoni scaduti, rivalutati e con gli interessi, la sanatoria della morosita' dedotta in giudizio; e che tale sanatoria, che riveste natura spiccatamente sostanziale, ha la sua incidenza sul processo solo in quanto esclude che possa essere accolta la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art. 5 l. n. 203 del 1982, facendo venir meno la relativa 'causa petendi' - resta fermo ogni altro effetto di carattere processuale della domanda stessa, e in particolare la responsabilita' per le spese processuali sostenute dall'attore, il quale puo' comunque chiedere la condanna del convenuto ex art. 91 cod. proc. civ., instando affinche' venga emessa sentenza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, attraverso la quale e' dato al giudice di provvedere al regolamento delle spese processuali fra le parti. - S. n. 139/1984. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, sesto comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Asti, sezione specializzata agraria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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