Corte costituzionale
Sentenza n. 66/1997
Corte cost., sent. 21 marzo 1997, n. 66
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 66/1997
- Data di deposito
- 21 marzo 1997
- Data di decisione
- 12 marzo 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Mirabelli
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:66
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23161
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 34, commi 1 e 2, cod. proc. pen. - nella parte in cui non comprende tra i casi nei quali il giudice non puo' partecipare al giudizio anche quello del giudice il quale, prima del dibattimento, si sia pronunciato in merito al sequestro preventivo di cose pertinenti al reato, adottando questa misura quale giudice per le indagini preliminari o confermandola quale componente del tribunale del riesame - in quanto il presupposto dal quale prendono le mosse i dubbi di legittimita' costituzionale - che consiste nella ritenuta piena assimilabilita' della disciplina delle misure cautelari reali a quella prevista per le misure cautelari personali - e' inesatto, non essendovi, per le due diverse misure cautelari, una identita' di presupposti in ordine alla valutazione rimessa al giudice tale da comportare una identica disciplina quanto all'incompatibilita' del giudice. Invero, nell'adozione o nella conferma delle misure cautelari reali manca quella incisiva valutazione prognostica sulla responsabilita' dell'imputato, basata sui gravi indizi di colpevolezza, che potrebbe rendere, o far apparire, condizionato il successivo giudizio di merito da parte dello stesso giudice, cosi' da violare le garanzie che si collegano al principio del giusto processo. - Circa la sussistenza di profonde differenze nella disciplina delle due diverse misure cautelari, personali e reali, v. S. n. 48/1994 e O. nn. 176/1994 e 229/1994, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1 o comma 2, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 o 3, primo comma, 24 o 24, primo e secondo comma, 25 e 101 della Costituzione, dal tribunale di Siena, dal pretore di Savona, sezione distaccata di Albenga, e dalla Corte d'appello di Ancona con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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