Corte costituzionale

Sentenza n. 66/1997

Corte cost., sent. 21 marzo 1997, n. 66

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
66/1997
Data di deposito
21 marzo 1997
Data di decisione
12 marzo 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Mirabelli
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:66

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23161

Non sono fondate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 34, commi 1 e 2, cod. proc. pen. - nella parte in cui non comprende tra i casi nei quali il giudice non puo' partecipare al giudizio anche quello del giudice il quale, prima del dibattimento, si sia pronunciato in merito al sequestro preventivo di cose pertinenti al reato, adottando questa misura quale giudice per le indagini preliminari o confermandola quale componente del tribunale del riesame - in quanto il presupposto dal quale prendono le mosse i dubbi di legittimita' costituzionale - che consiste nella ritenuta piena assimilabilita' della disciplina delle misure cautelari reali a quella prevista per le misure cautelari personali - e' inesatto, non essendovi, per le due diverse misure cautelari, una identita' di presupposti in ordine alla valutazione rimessa al giudice tale da comportare una identica disciplina quanto all'incompatibilita' del giudice. Invero, nell'adozione o nella conferma delle misure cautelari reali manca quella incisiva valutazione prognostica sulla responsabilita' dell'imputato, basata sui gravi indizi di colpevolezza, che potrebbe rendere, o far apparire, condizionato il successivo giudizio di merito da parte dello stesso giudice, cosi' da violare le garanzie che si collegano al principio del giusto processo. - Circa la sussistenza di profonde differenze nella disciplina delle due diverse misure cautelari, personali e reali, v. S. n. 48/1994 e O. nn. 176/1994 e 229/1994, 'ex plurimis'. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1 o comma 2, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 o 3, primo comma, 24 o 24, primo e secondo comma, 25 e 101 della Costituzione, dal tribunale di Siena, dal pretore di Savona, sezione distaccata di Albenga, e dalla Corte d'appello di Ancona con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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