Corte costituzionale

Sentenza n. 466/1997

Corte cost., sent. 30 dicembre 1997, n. 466

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
466/1997
Data di deposito
30 dicembre 1997
Data di decisione
16 dicembre 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:466

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974
  • art. 402, comma 4, decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
  • art. 2, comma 1, n. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957

Parametri

Massime

Massima n. 23630

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 4, 35, 37 cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato) e 402, comma 4, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Applicazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado) e dell'art. 2, comma 1 n. 2, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui richiamano, per quanto concerne i concorsi per il reclutamento nelle scuole statali (nella specie, scuole elementari), fra i requisiti prescritti per l'accesso agli impieghi civili dello Stato, il limite di eta' minimo di diciotto anni e stabiliscono che il requisito deve essere posseduto alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di ammissione al concorso, in riferimento all'art. 2, comma 1 n. 2 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, in quanto - posto che rientra nella discrezionalita' del legislatore stabilire i requisiti di eta' per l'accesso ai pubblici impieghi e nello stesso tempo fissare la data di riferimento dell'eta' minima richiesta, purche' i detti requisiti non siano determinati in modo arbitrario ed irragionevole - non puo' ritenersi irragionevole stabilire il requisito dell'eta' in coincidenza con il raggiungimento della maggiore eta', oltretutto costituente il limite piu' basso nel settore del pubblico impiego, tenuto conto delle responsabilita' e della esigenza, valutata discrezionalmente dal legislatore, di una compiuta maturita' richiesta per i soggetti cui viene affidato un settore delicato come l'insegnamento nella scuola pubblica; ne' tale requisito puo' considerarsi ostativo al diritto al lavoro, potendo questo essere esercitato nel settore privato o in tutte le forme di lavoro autonomo, mentre nel settore pubblico vi sono esigenze di requisiti minimi di accesso che la stessa Costituzione prende in considerazione, richiedendo l'intervento della legge (riserva relativa), o collidente con l'art. 37 Cost., destinato a proteggere nel lavoro la posizione dei minori, non certo ad assicurare a questi, in ogni caso, liberta' di accesso al pubblico impiego; ed in quanto non e' irragionevole che il legislatore abbia voluto fissare un riferimento uniforme per la data di possesso dei requisiti di accesso a pubblico concorso, coniugando uniformita' di trattamento e semplificazione nella verifica. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato); dell'art. 402, comma 4, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e dell'art. 2, primo comma, numero 2, ed ultimo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, sezione III, con ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze