Corte costituzionale
Sentenza n. 444/1997
Corte cost., sent. 30 dicembre 1997, n. 444
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 444/1997
- Data di deposito
- 30 dicembre 1997
- Data di decisione
- 16 dicembre 1997
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:444
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, delibera legislativa Regione Siciliana del 24 marzo 1996
- art. 1, comma 3, delibera legislativa Regione Siciliana del 24 marzo 1996
- art. 1, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana del 24 marzo 1996
- art. 2, delibera legislativa Regione Siciliana del 24 marzo 1996
- art. 3, delibera legislativa Regione Siciliana del 24 marzo 1996
- art. 4, delibera legislativa Regione Siciliana del 24 marzo 1996
Parametri
- art. 6, legge n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 22, comma 6, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- art. 17, lett. c), statuto regione Sicilia
- art. 81, comma 4, Costituzione
- art. 17, lett. b), statuto regione Sicilia
- art. 2, lett. r), legge n. 421 del 23 ottobre 1992
- art. 3, Costituzione
- art. 51, Costituzione
- art. 136, Costituzione
- art. 9, legge n. 761 del 20 dicembre 1979
- art. 97, Costituzione
- art. 12, legge n. 761 del 20 dicembre 1979
- art. 16, legge n. 56 del 28 febbraio 1987
- art. 47, comma 4, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
Massime
Massima n. 23736
Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996, che al fine di far fronte alle esigenze di funzionalita' del Policlinico di Palermo prevedono l'assunzione di ottantotto unita' di personale ausiliario socio-sanitario e di ventuno unita' di personale con qualifica di autista di ambulanze, e il loro inserimento nei ruoli del Servizio sanitario regionale. Col consentire tali assunzioni in mancanza - come confermato dalla relazione della Divisione sanitaria del Policlinico, le cui valutazioni sono state fatte proprie dal Rettore dell'Universita' di Palermo con nota indirizzata all'Assessore alla sanita' il 30 novembre 1996 - della previa verifica dei carichi di lavoro e della conseguente rideterminazione delle piante organiche, le suddette norme si pongono infatti in contrasto con i principi della legislazione statale di riforma stabiliti dagli artt. 2, lett. r), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, 6 della legge 30 dicembre 1992, n. 502, e 22, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al rispetto dei quali la Regione siciliana, nell'esercizio della sua competenza in materia di impiego sanitario, e' vincolata a mente dell'art. 17 dello Statuto speciale e dallo stesso canone generale di buon andamento dell'amministrazione che, specie quando la legge regionale assuma il carattere di misura organizzativa e provvedimentale - come indubbiamente avviene nelle ipotesi di ampliamento degli organici - esige di acquisire, attraverso adeguata istruttoria, gli elementi di conoscenza necessari al provvedere. Resta di conseguenza assorbita l'ulteriore censura, di mancanza di copertura finanziaria del provvedimento, avanzata dal Commissario dello Stato nei confronti del medesimo art. 1, comma 3, e dell'art. 2 della legge regionale. - Cfr. S. nn. 191/1997, 153/1997, 59/1997 e 205/1996. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23737
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, con ricorso del Commissario dello Stato, in riferimento ai disposti dell'art. 136 Cost. (sul rispetto dovuto ai giudicati della Corte costituzionale) e degli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonche' 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e 9 e 12 della legge 20 dicembre 1979, n. 761 (sui principi da osservarsi riguardo all'accesso di personale nei ruoli dell'amministrazione sanitaria), nei confronti dell'art. 3 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996, con il quale il legislatore regionale, al fine di consentire l'immissione definitiva nei ruoli, di dipendenti gia' assunti in qualita' di supplenti nelle Aziende Unita' sanitarie locali e nelle Aziende ospedaliere, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 121, con qualifiche per cui e' richiesto un titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di primo grado, ne dispone l'ammissione ad un concorso riservato, facendo riferimento alle norme derogatorie relative alle assunzioni negli enti locali contenute nell'art. 1, comma 15, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. E' infatti da escludersi che con la disposizione impugnata sia stata riprodotta quella -di contenuto sotto piu' aspetti diverso- dell'art. 8 della legge regionale, approvata il 1^ maggio 1991, dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 484 del 1991, e che con il richiamo alla citata norma della legge n. 549 del 1995 si sia voluto estendere indebitamente l'ambito della disciplina statale, giacche' con esso si e' solo inteso stabilire i presupposti e le modalita' dell'assunzione, in base all'autonoma scelta della legge regionale di offrire a chi a suo tempo non aveva potuto iscriversi nelle liste di collocamento in quanto in servizio in qualita' di supplente, una giusta opportunita'. Mentre, quanto alla previsione del concorso riservato, neppure questa, avuto anche riguardo al carattere elementare delle mansioni svolte dal suddetto personale, puo' dirsi nella specie incongrua o irragionevole. - Riguardo alla possibilita' di deroghe alla regola generale del pubblico concorso per l'immissione nei ruoli della pubblica amministrazione, salvo il limite del buon andamento e facendo ricorso a procedure congrue al fine da raggiungere, v. S. nn. 205/1996, 487/1991 e 81/1983. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23738
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, con ricorso del Commissario dello Stato, nei confronti dell'art. 4 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996, prevedente l'assunzione presso Aziende Unita' sanitarie locali o Aziende ospedaliere di personale dipendente o convenzionato in servizio, alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 1^ settembre 1993, n. 25, presso i centri trasfusionali gestiti dall'AVIS. Con tale disposizione si e' infatti data attuazione, anche se con ritardo, alle prescrizioni dell'art. 19 della legge quadro statale sulla disciplina delle attivita' trasfusionali, 4 maggio 1990, n. 107, in virtu' delle quali era dovere delle Regioni provvedere ai suddetti trasferimenti, e pertanto le violazioni degli artt. 3, 51 e 97 Cost., in relazione all'art. 47, comma 4, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 17 dello Statuto speciale per la Sicilia - denunciate per avere la Regione, pur nell'esercizio di una competenza legislativa meramente attuativa, consentito che le suddette assunzioni avvenissero in base a concorsi riservati - non sussistono. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996 (Interventi urgenti per assicurare la funzionalità del Policlinico di Palermo. Norme in materia di personale delle aziende sanitarie e di centri trasfusionali);
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della suindicata legge, approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996, sollevate dal Commissario dello Stato per la regione siciliana, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione e all'art. 17, lettere b) e c) dello statuto speciale, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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