Corte costituzionale
Sentenza n. 432/1997
Corte cost., sent. 23 dicembre 1997, n. 432
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 432/1997
- Data di deposito
- 23 dicembre 1997
- Data di decisione
- 16 dicembre 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:432
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 438 del 14 novembre 1992
- art. 6, decreto legislativo n. 257 del 8 agosto 1991
- art. 7, comma 6, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
- art. 7, comma 5, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
- art. 1, comma 33, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
Parametri
Massime
Massima n. 23598
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 33, l. 28 dicembre 1995 n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 7, commi 5 e 6, d.l. 19 settembre 1992 n. 348, conv. nella l. 14 novembre 1992 n. 438, "vanno interpretate nel senso che tra le indennita', compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per il 1992, sono comprese le borse di studio di cui all'art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257", in quanto - posto che, tanto nel caso della norma propriamente interpretativa, quanto in quella della norma semplicemente retroattiva, la legge rimane pur sempre soggetta al controllo di conformita' rispetto al canone generale di ragionevolezza, che assume in materia un valore particolarmente stringente poiche' riferito alla certezza dei rapporti preteriti, nonche' al legittimo affidamento dei soggetti interessati; che il divieto di retroattivita' della legge non e' stato elevato a dignita' costituzionale, salva la previsione dell'art. 25 Cost., limitatamente alla legge penale; che il legislatore ordinario puo', nel rispetto di tale limite, emanare norme retroattive, purche' trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, cosi' da non incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti; che, se queste condizioni sono osservate, la retroattivita', di per se' sola, non puo' ritenersi elemento idoneo ad integrare un vizio della legge, neppure in riferimento all'ipotesi particolare di incidenza su diritti di natura economica; e che la funzione giurisdizionale non puo' dirsi violata per il solo fatto dell'intervento legislativo, perche' il legislatore non tocca la potesta' di giudicare, quando si muove sul piano generale ed astratto delle fonti e costruisce il modello normativo, cui la decisione giudiziale deve riferirsi - anche nel caso della disposizione impugnata il legislatore ha agito sul piano delle fonti, delimitando la fattispecie normativa presupposto della "potestas indicandi" senza ingerirsi nella specifica risoluzione delle concrete fattispecie in giudizio; ed in quanto la norma impugnata non persegue affatto l'intento di discriminare irragionevolmente i medici ammessi alle scuole di specializzazione, ma, in una logica di bilanciamento con le fondamentali scelte di politica economica, e, inserendosi in un piu' ampio complesso di norme ispirate alla stessa "ratio", adegua la loro situazione al diverso principio - generalizzatosi tanto nel settore privato, quanto in quello pubblico - secondo il quale la difesa dall'aumento del costo della vita e' da affidarsi precipuamente alle dinamiche contrattuali, in particolar modo alla contrattazione collettiva, piuttosto che a strumenti legislativi di adeguamento automatico. - S. nn. 822/1988, 155/1990, 440/1992, 46, 163, 283, 402/1993, 6, 153, 385, 397/1994, 348/1995, 167 e 245/1997. red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 33, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, dal pretore di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.
Il direttore di cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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