Corte costituzionale

Sentenza n. 385/1997

Corte cost., sent. 11 dicembre 1997, n. 385

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
385/1997
Data di deposito
11 dicembre 1997
Data di decisione
27 novembre 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:385

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23597

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186-quater cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il giudice, ove rigetti l'istanza proposta ai sensi del primo comma, per essere infondata o non provata la domanda, possa condannare la parte istante al pagamento delle spese di lite e che l'ordinanza di rigetto sia suscettibile di acquistare l'efficacia di sentenza, in quanto - posto che l'art. 186-quater, cod. proc. civ.,, ha introdotto nel sistema processuale un istituto avente finalita' anticipatoria degli effetti della decisione, che si realizza attraverso un meccanismo potenzialmente conclusivo del giudizio di primo grado (con il peculiare provvedimento denominato "ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione", il giudice, sulla base degli elementi probatori acquisiti, puo' disporre, ad istanza di parte, il pagamento di somme, ovvero la consegna o il rilascio di beni, provvedendo sulle spese processuali; detta ordinanza, revocabile con la sentenza che definisce il giudizio, oltre a costituire titolo esecutivo, e' idonea ad acquistare l'efficacia della sentenza, qualora il processo si estingua, ovvero la parte intimata dichiari di rinunciare alla pronuncia della sentenza); che con l'introduzione di tale norma il legislatore ha voluto perseguire una essenziale finalita', consistente nell'anticipare i tempi di realizzazione del "petitum" rispetto all'ordinario schema processuale e nel semplificarne le modalita', in tutti quei casi in cui la domanda abbia ad oggetto il pagamento di somme ovvero la consegna o il rilascio di beni ed il giudice ritenga raggiunta la prova del fatto costitutivo invocato; che tale effetto si realizza mediante l'emanazione di un provvedimento a cognizione piena, i cui tratti peculiari sono rappresentati dall'agile forma di ordinanza, dal contenuto decisorio ed esecutivo e dalla potenziale idoneita' ad acquistare efficacia di sentenza; e che e' proprio in funzione di detta idoneita' che il provvedimento contiene tutte le statuizioni della sentenza, tra le quali segnatamente la liquidazione delle spese, in modo tale da sostituirsi ad essa, allorche' si verifichi l'estinzione del processo o intervenga la dichiarazione di rinuncia della parte intimata - e' del tutto ragionevole la mancata previsione della operativita' del meccanismo processuale in esame, nel caso di rigetto dell'istanza, tenuto conto che, allorquando la domanda di condanna risulti infondata o non provata, vengono meno gli stessi motivi di attuazione anticipata (realizzazione anticipata del "petitum") della tutela giurisdizionale; in quanto la scelta del legislatore di riferire gli effetti anticipatori dell'ordinanza alla sola ipotesi di accoglimento della domanda di condanna, alla quale essi sono strutturalmente collegati, prevedendo esclusivamente in tal caso che essa debba contenere il provvedimento di liquidazione delle spese, e' coerente con la "ratio" della norma, stante la potenziale attitudine dell'ordinanza ad acquistare l'efficacia della sentenza ed a sostituirsi ad essa; ed in quanto non e' ravvisabile nessun contrasto con l'art. 24 Cost., considerando che, allorquando si sia concluso, con il rigetto dell'istanza, il procedimento incidentale instaurato ai sensi della disposizione impugnata, riprendono vigore le ordinarie regole processuali, in forza delle quali con la sentenza che definisce il processo il giudice dispone in ordine alle spese. - O. nn. 7, 168 e 189/1997. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-quater del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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