Corte costituzionale

Sentenza n. 345/1997

Corte cost., sent. 21 novembre 1997, n. 345

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
345/1997
Data di deposito
21 novembre 1997
Data di decisione
13 novembre 1997
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:345

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Abruzzo n. 23 del 27 aprile 1996

Parametri

  • art. 117, Costituzione
  • legge regionale Abruzzo n. 25 del 3 marzo 1988
  • art. 7, legge n. 1479 del 29 giugno 1939
  • art. 41, regio decreto n. 332 del 26 febbraio 1928
  • art. 82, comma 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 66, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • legge n. 1766 del 16 giugno 1927
  • art. 44, Costituzione
  • art. 118, Costituzione
  • art. 3, Costituzione
  • art. 1, lett. r), legge n. 431 del 8 agosto 1985

Massime

Massima n. 23551

E' costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 3, comma primo, Cost. (canone della ragionevolezza), la legge Regione Abruzzo 27 aprile 1996, n. 23 (Impianti pubblici o di pubblico interesse)- ove si stabiliva, al comma 1, dell'art. unico, che gli impianti a rete pubblici o di pubblico interesse "si configurano come opere di urbanizzazione e pertanto non necessitano di conformita' urbanistica e non sono soggette a concessione edilizia, ma a semplice autorizzazione da parte delle amministrazioni comunali", e si prevedeva, al comma 3, che, nei casi in cui le predette opere o impianti e relativi accessori debbano insistere su terreni di natura civica, il provvedimento autorizzatorio del sindaco "determina l'immediata utilizzabilita' dei suoli, concretando... una diversa esplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della collettivita' utente e proprietaria dei beni, non ricorrendo la fattispecie di cui agli artt. 12 della legge n. 1766 del 1927; 41 del regio decreto n. 332 del 1928; 6 della legge regionale n. 25 del 1988" - in quanto la legge impugnata si pone in irrimediabile contrasto con la legislazione nazionale, perche' le norme statali contenute nella l. 16 giugno 1927 n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno, e nell'art. 41, r.d. 26 febbraio 1928 n. 332, regolamento di esecuzione l. n. 1766 del 1927, richiedono che le limitazioni o la liquidazione dei diritti di uso civico siano precedute dall'assegnazione dei suoli alla categoria sub lett. a) dell'art. 11 l. n. 1766 del 1927 e, qualora inclusi in questa, alienati o mutati nella destinazione previa l'autorizzazione ministeriale - art. 12 - ora regionale - art. 66 d.P.R. n. 616 del 1977 - autorizzazione che non assorbe le valutazioni del Ministro per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'art. 7 l. 29 giugno 1939 n. 1479; nonche' con la legislazione riguardante i territori montani (l. 31 gennaio 1994 n. 97, nuove disposizioni per le zone montane), che ha dettato alcuni principi fondamentali, ai sensi dell'art. 117 Cost., per la salvaguardia e la valorizzazione di dette aree, le quali, conformemente all'art. 44 Cost., rivestono carattere di preminente interesse regionale; sicche' - essendovi stretta connessione fra l'interesse della collettivita' generale alla conservazione degli usi civici, nella misura in cui essa contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, in ragione del vincolo paesaggistico di cui alla l. n. 1497 del 1939, sancito dall'art. 1, lett. h), l. 8 agosto 1985 n. 431 e garantito dal potere di iniziativa processuale dei Commissari, e il principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede locale, corrispondente agli interessi di quelle popolazioni, di cui sono diventate esponenti le regioni ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost. - la legge censurata frustra entrambi gli interessi in giuoco, generali (laddove la disciplina statale prevede l'obbligatorieta' del procedimento di assegnazione a categoria dei terreni civici da alienare o mutare nella destinazione e postula la compatibilita' del programma di trasformazione con le valutazioni paesistiche) e locali (laddove la legislazione regionale, incentrata sul procedimento successivo di autorizzazione, implica necessariamente la consultazione delle popolazioni interessate) escludendo espressamente questi procedimenti sul presupposto, astratto e generalizzato, che la realizzazione degli impianti a rete, destinati alle telecomunicazioni, al trasporto energetico, dell'acqua, del gas e allo smaltimento dei liquami, costituisca una "diversa esplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della collettivita' utente e proprietaria dei beni", mentre tali valutazioni, per gli interessi di rango costituzionale che vi sono sottesi, non possono non essere concrete, e cioe' formulate e apprezzate attraverso il coinvolgimento, di volta in volta, delle popolazioni interessate. - S. n. 133/1993. red.: S. Di Palma

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della regione Abruzzo 27 aprile 1996, n. 23 (Impianti pubblici o di pubblico interesse).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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