Corte costituzionale

Sentenza n. 311/1997

Corte cost., sent. 22 ottobre 1997, n. 311

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
311/1997
Data di deposito
22 ottobre 1997
Data di decisione
15 ottobre 1997
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:311

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 23512

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma; 24, secondo comma; 25, primo comma; 27, secondo comma e 101, secondo comma, Cost., l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudice dell'udienza preliminare nel processo penale a carico di imputati minorenni del giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato in ordine ad una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - in quanto, nel processo penale a carico dei minori, il giudice dell'udienza preliminare e' chiamato a prendere decisioni che non trovano riscontro nell'udienza preliminare del giudizio penale comune, potendo adottare pronunce terminative del giudizio, che contengono o presuppongono l'affermazione di responsabilita' dell'imputato. Pertanto, la possibilita' delle predette pronunzie dimostra l'esistenza di un giudizio, con la partecipazione al quale - in conseguenza dell'esigenza di imparzialita' che la Corte considera quale aspetto determinante del <<giusto processo>> voluto dalla Costituzione - deve ritenersi incompatibile il giudice che in precedenza si sia pronunciato in ordine ad una misura cautelare personale nei confronti del medesimo imputato. - Cfr. S. nn. 41/1993; 77/1993; 155/1996. - V., altresi', tra le molte, S. n. 71/1996, nella quale si osserva che <<all'attivita' cui il giudice e' chiamato nell'udienza preliminare deve riconoscersi, anche dopo la modifica dell'art. 425 cod. proc. pen. operata dalla legge 8 aprile 1993, n. 105, una funzione essenzialmente processuale, in quanto controllo sulla legittimita' della domanda di giudizio avanzata dal pubblico ministero e non quale giudizio anticipato rispetto a quello dibattimentale>>. Sul punto, cfr., inoltre, S. n. 82/1993. - Sull'esclusione dell'estensibilita' della regola dell'incompatibilita' prevista nel comma 2 dell'art. 34 cod. proc. pen. al giudice dell'udienza preliminare, v. S. n. 64/1991, nonche' O. nn. 24/1996; 232/1996; 279/1996; 333/1996; 410/1996; 97/1997, 'ex plurimis'. red.: G. Leo

Massima n. 23513

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost. - dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede che non possa partecipare all'udienza preliminare del processo penale minorile quello stesso giudice che, <<come giudice delle indagini preliminari>>, abbia rigettato la richiesta formulata dal pubblico ministero di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, a norma dell'art. 27 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante "Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni" - poiche' il giudice per le indagini preliminari e' chiamato a pronunciarsi sulla richiesta del pubblico ministero in astratto ed assumendo l'ipotesi accusatoria come mera ipotesi, e non dopo aver accertato in concreto che il fatto sia stato effettivamente commesso e che sia ascrivibile all'imputato. Pertanto, la predetta pronunzia del giudice per le indagini preliminari risulta priva di forza pregiudicante. red.: G. Leo

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare nel processo penale a carico di imputati minorenni del giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale per i minorenni di Trieste, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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