Corte costituzionale
Sentenza n. 311/1997
Corte cost., sent. 22 ottobre 1997, n. 311
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 311/1997
- Data di deposito
- 22 ottobre 1997
- Data di decisione
- 15 ottobre 1997
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:311
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 23512
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma; 24, secondo comma; 25, primo comma; 27, secondo comma e 101, secondo comma, Cost., l'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudice dell'udienza preliminare nel processo penale a carico di imputati minorenni del giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato in ordine ad una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato - in quanto, nel processo penale a carico dei minori, il giudice dell'udienza preliminare e' chiamato a prendere decisioni che non trovano riscontro nell'udienza preliminare del giudizio penale comune, potendo adottare pronunce terminative del giudizio, che contengono o presuppongono l'affermazione di responsabilita' dell'imputato. Pertanto, la possibilita' delle predette pronunzie dimostra l'esistenza di un giudizio, con la partecipazione al quale - in conseguenza dell'esigenza di imparzialita' che la Corte considera quale aspetto determinante del <<giusto processo>> voluto dalla Costituzione - deve ritenersi incompatibile il giudice che in precedenza si sia pronunciato in ordine ad una misura cautelare personale nei confronti del medesimo imputato. - Cfr. S. nn. 41/1993; 77/1993; 155/1996. - V., altresi', tra le molte, S. n. 71/1996, nella quale si osserva che <<all'attivita' cui il giudice e' chiamato nell'udienza preliminare deve riconoscersi, anche dopo la modifica dell'art. 425 cod. proc. pen. operata dalla legge 8 aprile 1993, n. 105, una funzione essenzialmente processuale, in quanto controllo sulla legittimita' della domanda di giudizio avanzata dal pubblico ministero e non quale giudizio anticipato rispetto a quello dibattimentale>>. Sul punto, cfr., inoltre, S. n. 82/1993. - Sull'esclusione dell'estensibilita' della regola dell'incompatibilita' prevista nel comma 2 dell'art. 34 cod. proc. pen. al giudice dell'udienza preliminare, v. S. n. 64/1991, nonche' O. nn. 24/1996; 232/1996; 279/1996; 333/1996; 410/1996; 97/1997, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
Massima n. 23513
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost. - dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede che non possa partecipare all'udienza preliminare del processo penale minorile quello stesso giudice che, <<come giudice delle indagini preliminari>>, abbia rigettato la richiesta formulata dal pubblico ministero di sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, a norma dell'art. 27 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, recante "Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni" - poiche' il giudice per le indagini preliminari e' chiamato a pronunciarsi sulla richiesta del pubblico ministero in astratto ed assumendo l'ipotesi accusatoria come mera ipotesi, e non dopo aver accertato in concreto che il fatto sia stato effettivamente commesso e che sia ascrivibile all'imputato. Pertanto, la predetta pronunzia del giudice per le indagini preliminari risulta priva di forza pregiudicante. red.: G. Leo
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare nel processo penale a carico di imputati minorenni del giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale per i minorenni di Trieste, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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