Corte costituzionale
Sentenza n. 293/1997
Corte cost., sent. 30 luglio 1997, n. 293
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 293/1997
- Data di deposito
- 30 luglio 1997
- Data di decisione
- 18 luglio 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:293
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 4, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
Parametri
Massime
Massima n. 23489
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale -sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 33, comma quinto, Cost.- dell'art.2, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella parte in cui dispone la risoluzione del rapporto di convenzione tra i medici di base (nonche' i pediatri di libera scelta) e le aziende sanitarie al raggiungimento del settantesimo anno di eta' dei professionisti. Il rapporto individuale di convenzionamento presenta profili del tutto peculiari, tipici dei rapporti di parasubordinazione e connessi alle complesse finalita' del Servizio sanitario nazionale, sicche' appare incongrua la prospettata comparazione con gli altri sanitari libero-professionali. Ne' esiste una disparita' di trattamento rispetto ai medici specialisti ambulatoriali per i quali pure e' previsto un identico limite di eta'. Del resto, va riconosciuta un'ampia discrezionalita' del legislatore in tema di fissazione e prolungamento dell'eta' pensionabile, con il solo limite della manifesta arbitrarieta'. Neppure sussiste alcuna violazione dell'art. 4 Cost. il quale concerne precipuamente l'accesso al mercato del lavoro e non puo' essere evocato in riferimento alla questione dei limiti di eta' per la risoluzione del rapporto. La norma denunciata non contrasta con l'art. 32 Cost. in quanto essa non impedisce al cittadino utente di continuare ad avvalersi, anche se in regime libero-professionale puro, delle prestazioni del proprio medico di fiducia, anche dopo la risoluzione della convenzione che lega quest'ultimo con il Servizio sanitario nazionale. Nemmeno appare violato l'art. 33, co. 5, Cost., atteso che la norma impugnata non pone alcuna condizione ulteriore -oltre all'esame di Stato- per l'abilitazione allo svolgimento della professione medica. - V. S. nn. 422/94 e 162/97 e O. n. 380/94. red.: R. Foglia
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 33, quinto comma, della Costituzione, dal pretore di Napoli, dal pretore di Bari, e dal tribunale di Avellino, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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