Corte costituzionale

Sentenza n. 293/1997

Corte cost., sent. 30 luglio 1997, n. 293

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
293/1997
Data di deposito
30 luglio 1997
Data di decisione
18 luglio 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:293

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 4, legge n. 549 del 28 dicembre 1995

Parametri

Massime

Massima n. 23489

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale -sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 33, comma quinto, Cost.- dell'art.2, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella parte in cui dispone la risoluzione del rapporto di convenzione tra i medici di base (nonche' i pediatri di libera scelta) e le aziende sanitarie al raggiungimento del settantesimo anno di eta' dei professionisti. Il rapporto individuale di convenzionamento presenta profili del tutto peculiari, tipici dei rapporti di parasubordinazione e connessi alle complesse finalita' del Servizio sanitario nazionale, sicche' appare incongrua la prospettata comparazione con gli altri sanitari libero-professionali. Ne' esiste una disparita' di trattamento rispetto ai medici specialisti ambulatoriali per i quali pure e' previsto un identico limite di eta'. Del resto, va riconosciuta un'ampia discrezionalita' del legislatore in tema di fissazione e prolungamento dell'eta' pensionabile, con il solo limite della manifesta arbitrarieta'. Neppure sussiste alcuna violazione dell'art. 4 Cost. il quale concerne precipuamente l'accesso al mercato del lavoro e non puo' essere evocato in riferimento alla questione dei limiti di eta' per la risoluzione del rapporto. La norma denunciata non contrasta con l'art. 32 Cost. in quanto essa non impedisce al cittadino utente di continuare ad avvalersi, anche se in regime libero-professionale puro, delle prestazioni del proprio medico di fiducia, anche dopo la risoluzione della convenzione che lega quest'ultimo con il Servizio sanitario nazionale. Nemmeno appare violato l'art. 33, co. 5, Cost., atteso che la norma impugnata non pone alcuna condizione ulteriore -oltre all'esame di Stato- per l'abilitazione allo svolgimento della professione medica. - V. S. nn. 422/94 e 162/97 e O. n. 380/94. red.: R. Foglia

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 33, quinto comma, della Costituzione, dal pretore di Napoli, dal pretore di Bari, e dal tribunale di Avellino, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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