Corte costituzionale
Sentenza n. 264/1997
Corte cost., sent. 23 luglio 1997, n. 264
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 264/1997
- Data di deposito
- 23 luglio 1997
- Data di decisione
- 18 luglio 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Cesare Ruperto
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:264
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 12, comma 2, decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
- legge n. 516 del 7 agosto 1982
Parametri
Massime
Massima n. 23461
Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, conv. in l. 7 agosto 1982, n. 516 e dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., nella parte in cui non prevedono l'opposizione al silenzio-rifiuto della pubblica amministrazione in ordine alle richieste di annullamento e revoca degli atti illegittimi, allorche' il giudicato finale di assoluzione del contribuente si sia formato successivamente alla scadenza dei termini per ricorrere dinanzi alla Commissione tributaria avverso gli avvisi di accertamento, in quanto, atteso il principio generale in forza del quale il potere attribuito all'amministrazione finanziaria di verificare l'eventuale rilevanza fiscale del fatto penalmente rilevante va esercitato nel rispetto del canone secondo cui la pubblica amministrazione ha l'obbligo di conformarsi al giudicato dei tribunali, le norme impugnate vanno interpretate nel senso che l'adeguamento della fattispecie tributaria all'accertamento dei fatti operato dal giudice penale va compiuto, dietro eventuale sollecitazione del contribuente, senza soggiacere al limite temporale della scadenza del termine per l'accertamento tributario (limite che, secondo una lettura della norma conforme a Costituzione, e' vincolante soltanto con riguardo all'attivita' degli organi fiscali diretta a modificare 'in peius' la posizione del contribuente), cosicche' il diritto di difesa del contribuente risulta adeguatamente tutelato dalla possibilita' di proporre ricorso, non solo contro i diversi atti con i quali per la prima volta si e' stati messi a conoscenza delle pretese impositive, ma anche contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso o il silenzio-rifiuto sulla stessa. - V. sent. 120/1992. red.: F. Mangano
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), e dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Parma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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