Corte costituzionale

Sentenza n. 264/1997

Corte cost., sent. 23 luglio 1997, n. 264

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
264/1997
Data di deposito
23 luglio 1997
Data di decisione
18 luglio 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:264

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
  • art. 12, comma 2, decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
  • legge n. 516 del 7 agosto 1982

Parametri

Massime

Massima n. 23461

Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, conv. in l. 7 agosto 1982, n. 516 e dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost., nella parte in cui non prevedono l'opposizione al silenzio-rifiuto della pubblica amministrazione in ordine alle richieste di annullamento e revoca degli atti illegittimi, allorche' il giudicato finale di assoluzione del contribuente si sia formato successivamente alla scadenza dei termini per ricorrere dinanzi alla Commissione tributaria avverso gli avvisi di accertamento, in quanto, atteso il principio generale in forza del quale il potere attribuito all'amministrazione finanziaria di verificare l'eventuale rilevanza fiscale del fatto penalmente rilevante va esercitato nel rispetto del canone secondo cui la pubblica amministrazione ha l'obbligo di conformarsi al giudicato dei tribunali, le norme impugnate vanno interpretate nel senso che l'adeguamento della fattispecie tributaria all'accertamento dei fatti operato dal giudice penale va compiuto, dietro eventuale sollecitazione del contribuente, senza soggiacere al limite temporale della scadenza del termine per l'accertamento tributario (limite che, secondo una lettura della norma conforme a Costituzione, e' vincolante soltanto con riguardo all'attivita' degli organi fiscali diretta a modificare 'in peius' la posizione del contribuente), cosicche' il diritto di difesa del contribuente risulta adeguatamente tutelato dalla possibilita' di proporre ricorso, non solo contro i diversi atti con i quali per la prima volta si e' stati messi a conoscenza delle pretese impositive, ma anche contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso o il silenzio-rifiuto sulla stessa. - V. sent. 120/1992. red.: F. Mangano

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), e dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Parma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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