Corte costituzionale
Sentenza n. 246/1997
Corte cost., sent. 18 luglio 1997, n. 246
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 246/1997
- Data di deposito
- 18 luglio 1997
- Data di decisione
- 18 luglio 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Guizzi
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:246
Norme oggetto del giudizio
- art. 33, comma 6, legge n. 104 del 5 febbraio 1992
- art. 21, legge n. 648 del 10 agosto 1950
- art. 33, comma 5, legge n. 104 del 5 febbraio 1992
- art. 21, legge n. 104 del 5 febbraio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 23367
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32 e 38 Cost. - degli artt. 21 e 33, comma sesto, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in cui assicurano non a tutti i disabili, ma solo a quelli aventi un grado di invalidita' superiore a due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e che si trovino, comunque, in "situazioni di gravita'", il diritto di precedenza nell'assegnazione della sede di lavoro. Ne' puo' ravvisarsi una disparita' di trattamento rispetto alla disciplina contenuta nell'art. 33, comma quinto, della stessa legge del 1992 che riconosce ai genitori o ai familiari del disabile il diritto a scegliersi la sede di lavoro piu' vicina al domicilio, trattandosi di fattispecie ritenuta applicabile alla sola assistenza continuativa di un disabile grave. red.: R. Foglia
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32 e 38 della Costituzione, dal Tribunale regionale amministrativo per la Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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