Corte costituzionale

Sentenza n. 246/1997

Corte cost., sent. 18 luglio 1997, n. 246

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
246/1997
Data di deposito
18 luglio 1997
Data di decisione
18 luglio 1997
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:246

Norme oggetto del giudizio

  • art. 33, comma 6, legge n. 104 del 5 febbraio 1992
  • art. 21, legge n. 648 del 10 agosto 1950
  • art. 33, comma 5, legge n. 104 del 5 febbraio 1992
  • art. 21, legge n. 104 del 5 febbraio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 23367

E' infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32 e 38 Cost. - degli artt. 21 e 33, comma sesto, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in cui assicurano non a tutti i disabili, ma solo a quelli aventi un grado di invalidita' superiore a due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e che si trovino, comunque, in "situazioni di gravita'", il diritto di precedenza nell'assegnazione della sede di lavoro. Ne' puo' ravvisarsi una disparita' di trattamento rispetto alla disciplina contenuta nell'art. 33, comma quinto, della stessa legge del 1992 che riconosce ai genitori o ai familiari del disabile il diritto a scegliersi la sede di lavoro piu' vicina al domicilio, trattandosi di fattispecie ritenuta applicabile alla sola assistenza continuativa di un disabile grave. red.: R. Foglia

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32 e 38 della Costituzione, dal Tribunale regionale amministrativo per la Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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