Corte costituzionale
Sentenza n. 228/1997
Corte cost., sent. 4 luglio 1997, n. 228
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 228/1997
- Data di deposito
- 4 luglio 1997
- Data di decisione
- 19 giugno 1997
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- VASSALLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:228
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 9 del 28 gennaio 1986
- decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993
- art. 17, comma 2, legge n. 146 del 24 aprile 1980
- art. 7, ult. co., legge n. 873 del 27 novembre 1982
- art. 20, comma 4, legge n. 408 del 29 dicembre 1990
- legge n. 78 del 24 marzo 1986
- legge n. 358 del 29 ottobre 1991
- decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 30 giugno 1972
- decreto del Presidente della Repubblica n. 688 del 30 settembre 1982
- decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 8 maggio 1987
Parametri
Massime
Massima n. 23459
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35, 36 e 97 Cost., dell'art. 20, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nella parte in cui limita l'accesso alla nomina a primo dirigente, con la procedura dello scrutinio per merito comparativo, ai funzionari delle qualifiche ad esaurimento che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano svolto nell'ultimo quadriennio, per almeno due anni e dietro formale incarico, funzioni di reggente di uffici di livello dirigenziale, escludendo i funzionari appartenenti alla nona qualifica funzionale, anch'essi reggenti nell'ultimo quadriennio, in virtu' di formale incarico, uffici finanziari sede di prima dirigenza. La norma impugnata, infatti - gia' all'origine di natura transitoria e poi progressivamente ridimensionata negli effetti temporali in conseguenza della nuova disciplina dei sistemi di accesso alla dirigenza pubblica introdotta dalla legge 29 ottobre 1991, n. 358 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - va valutata sia in base al suo unitario inserimento nella preesistente legislazione di trapasso dei sistemi ordinamentali del personale del Ministero delle finanze, sia nel combinato disposto con l'anzidetta successiva legislazione che ha limitato e ridotte giuridicamente le applicazioni. A differenza dei funzionari di nona qualifica funzionale, quelli appartenenti alle qualifiche ad esaurimento hanno mantenuto una peculiarita' e temporaneita' di posizioni giuridiche e di qualifica, nonche' di trattamento economico che si ricollegano allo 'status' ed alle qualifiche ad esaurimento e alle aspettative di carriera maturate nel precedente ordinamento. La scelta operata dal legislatore di accordare un particolare trattamento alle qualifiche ad esaurimento non comporta alcuna violazione del principio di buon andamento ed imparzialita' della P.A., basandosi essa sul riconoscimento di un maggiore profilo attitudinale derivante dalla esperienza precedente e dalla qualifica rivestita, ne' si pone in contrasto con gli artt. 35 e 36 Cost., in quanto tiene conto delle differenze di esperienze professionali e di livelli giuridici e retributivi. red.: R. Foglia
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. art. 20, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, 35 e 36 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 4 luglio 1997.
Il cancelliere: Malvica
Testo integrale
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