Corte costituzionale
Sentenza n. 194/1997
Corte cost., sent. 24 giugno 1997, n. 194
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 194/1997
- Data di deposito
- 24 giugno 1997
- Data di decisione
- 17 giugno 1997
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1997:194
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione Marche del 20 marzo 1996
- art. 5, legge della Regione Marche del 20 marzo 1996
- art. 4, legge della Regione Marche del 20 marzo 1996
- art. 3, legge della Regione Marche del 20 marzo 1996
Parametri
- art. 127, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 16, legge n. 335 del 19 maggio 1976
- art. 20, legge n. 335 del 19 maggio 1976
- art. 117, Costituzione
- art. 5, legge n. 335 del 19 maggio 1976
- art. 21, legge n. 335 del 19 maggio 1976
- art. 15, legge n. 335 del 19 maggio 1976
Massime
Massima n. 23312
Come la Corte costituzionale ha avuto piu' volte occasione di rilevare, la funzione sostanzialmente unitaria che accomuna, ai fini del controllo di costituzionalita' sulla legge regionale previsto dall'art. 127 Cost., il rinvio governativo al Consiglio regionale della delibera legislativa e l'eventuale impugnazione della stessa innanzi alla Corte, in caso di riapprovazione, comporta l'esigenza che tra i due atti non soltanto si evidenzi una sostanziale corrispondenza, ma anche che i motivi prospettati nel ricorso siano prefigurati, quanto meno nelle loro linee essenziali o in forma sintetica, fin dall'atto di rinvio, ponendo in tal modo il Consiglio regionale in grado di conoscere utilmente i dubbi di legittimita' sollevati dal Governo, si' da poterli eliminare in sede di riesame oppure di contestarne la fondatezza riapprovando la legge. Analoga esigenza di chiarezza e specificazione investe anche la deliberazione che il Consiglio dei ministri e' tenuto ad adottare in previsione del ricorso di legittimita' costituzionale, per ragioni di natura non formale bensi' sostanziale, connesse all'importanza dell'atto di impugnativa della legge ed alla gravita' dei suoi possibili effetti di natura costituzionale. Anche se non si richiede che le delibere di autorizzazione al ricorso in via principale siano complete e dettagliate, gli elementi in esse contenuti devono consentire all'Avvocatura dello Stato e poi alla Corte costituzionale di intendere esattamente la portata della volonta' del Consiglio dei ministri, con specifico riferimento oltre che alla normativa impugnata, ai parametri costituzionali che si assumono violati, sia pure, se del caso, attraverso l'integrazione della delibera con quella contenuta nel precedente provvedimento di rinvio al Consiglio regionale. - Cfr. S. nn. 496/1993 e 172 e 233/1994. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23313
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, con ricorso del Presidente del consiglio, in riferimento agli artt. 97, 117 e 119 Cost., ed agli artt. 5, 15, 16, 20 e 21 della legge 19 maggio 1976, n. 335 (legge quadro dei principi fondamentali e delle norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilita' delle Regioni), nei confronti degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge della Regione Marche riapprovata il 20 marzo 1996, per le deroghe da essi apportate - e secondo il ricorrente non giustificate dai dichiarati intenti di semplificazione delle procedure contabili relative alle realizzazione di programmi comunitari - all'ordinamento del bilancio e della contabilita' della Regione. Nel caso, infatti - in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale al riguardo - sia nell'atto di rinvio al Consiglio regionale, sia nella delibera del Consiglio dei ministri che autorizza il proposto ricorso, ci si limita, in maniera estremamente concisa, a rilevare soltanto che la legge regionale, attraverso le variazioni, i residui, la conservazione oltre i termini previsti delle somme non impegnate ecc., genericamente denunciate, "viola i principi contabili vigenti", senza che vengano indicati ne' le singole disposizioni oggetto della contestazione, ne' i parametri costituzionali, ne' le disposizioni di legge statale contenenti le norme interposte da cui i principi che si assumono violati sarebbero desumibili. Tale omissione, in entrambi gli atti menzionati, degli elementi minimi occorrenti per la individuazione, con sufficiente chiarezza, dei termini delle lamentate illegittimita', non consente quindi che il richiesto controllo di costituzionalita' possa legittimamente attivarsi. - V. massima precedente. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge della regione Marche riapprovata il 20 marzo 1996 recante "Norme speciali di semplificazione delle procedure contabili relative alla realizzazione di programmi comunitari", sollevate, in riferimento agli artt. 97, 117 e 119 della Costituzione ed agli artt. 5, 15, 16, 20 e 21 della legge 19 maggio 1976, n. 335 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni), dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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